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Indici della Rassegna

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Notizie in breve
Abstract
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Testo
GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, sent. 15 luglio 2009 n. 7006
Le clausole del bando che richiedono la presentazione di giustificazioni già a corredo dell’offerta rispondono ad esigenze pratiche di accelerazione e semplificazione del procedimento, mentre non possono mai essere intese, pena la loro illegittimità, come prescrizione di un requisito o adempimento a pena di esclusione. Ciò in quanto, secondo il diritto comunitario, la verifica delle offerte anomale avviene in contraddittorio ed esso deve essere successivo alla presentazione delle offerte, onde deve essere sempre consentito all’offerente di presentare le giustificazioni nel momento in cui si svolge la verifica di anomalia. Di conseguenza, a fronte di clausole del bando non univoche nel senso di prescrivere la presentazione delle giustificazioni in sede di offerta a pena di esclusione, occorre seguire un criterio non formalistico e ritenere ammissibile la richiesta di elementi di chiarificazione successivamente al momento della presentazione dell’offerta.
La motivazione sul giudizio di anomalia dell’offerta, mentre deve essere rigorosa ed analitica nel caso di giudizio negativo sull’anomalia, nel caso, invece, di giudizio positivo, ossia di valutazione di congruità dell’offerta anomala, non deve essere altrettanto puntuale ed analitica, essendo sufficiente in tal caso anche una motivazione espressa "per relationem" alle giustificazioni rese dall'impresa interessata, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate.

TOSAP PER I DISTRIBUTORI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. trib., sent. 22 luglio 2009, n. 17074
La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i distributori devono pagare la Tosap anche “sugli spazi necessari per manovre e viabilità”, aiuole incluse, e non soltanto su quelli impegnati dalla pompe di benzina. Precisano infatti i Giudici che “la ragione del prelievo va individuata, ai sensi degli artt. 38 e, soprattutto, 39 d. lgs. n. 507 del 1993, nella sottrazione della superficie all’uso pubblico, a vantaggio di singoli. Non è richiesta in ogni caso la realizzazione di un manufatto che si estenda su tutta la superficie sottratta all’uso pubblico. E’ sufficiente che l’area sia materialmente interclusa o funzionalmente sottratta all’uso pubblico per effetto diretto di una occupazione materiale. Lo spazio necessariamente asservito alle manovre per accedere all’impianto di distribuzione, vede necessariamente affievolita, se non annullata del tutto l’utilizzazione pubblica (l’entità della sottrazione all’uso pubblico è questione di fatto)”.
In altre parole, precisa la Corte “l’occupazione/utilizzazione del suolo che legittima il prelievo, non deve essere necessariamente segnata totalmente all’impronta di un manufatto, è sufficiente la realizzazione di un manufatto che impedisca l’utilizzo pubblico di una intera superficie, sulla quale poi va calcolato il prelievo (…), o che segnali la destinazione funzionale di un’area ad un uso privato (…). Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (…), ‘in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), l’art. 48, comma sesto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, detta una regolamentazione puntuale del regime fiscale applicabile ai distributori di carburante, in base alla quale, mentre la tassa annuale forfettaria disciplinata nel medesimo articolo si applica alle occupazioni tipizzate di spazi ed aree da parte degli impianti indicati nella prima parte del comma sesto (…), tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati sono invece assoggettati, ai sensi del secondo periodo del comma stesso, alla tassa ordinaria prevista dall’art. 44 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993. Ne consegue che, in base allo specifico disposto del citato art. 48, comma sesto – nonché in virtù della regola generale per cui la tassa è dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le aree del distributore lasciate libere, ma pur sempre interdette al libero accesso (nella fattispecie, mediante catenelle), va applicata la tassazione ordinaria di cui al predetto art. 44, sempre che ne ricorrano le condizioni indicate in tale norma”.
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO E REGOLARE INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 11 giugno 2009, n. 13528
La nota d'iscrizione a ruolo, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c., costituisce, in via di principio, un atto interno la cui funzione è, in primis, quella di portare la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto della notifica dell'atto per citazione, a conoscenza del giudice (confr. Cass. civ. 25 giugno 2002, n. 9247).

Ciò comporta che, di regola, i vizi dell'iscrizione a ruolo e, in particolare, quelli che si risolvono in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore agevolmente riconoscibile e inidonei, in quanto tali, a precludere al convenuto di rintracciare la causa, attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria, non determinano nullità processuali (confr. Cass. civ. 1°, 25 febbraio 2004, n. 3728).

Il limite massimo di siffatta normale sterilità delle irregolarità della iscrizione è costituito - tenuto conto della inesistenza di espresse sanzioni di nullità - dalla possibilità di apprezzarle ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., e cioè sotto il profilo della mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto. E non par dubbio che tali requisiti, in un ordinamento improntato alla salvaguardia del principio del contraddittorio e delle garanzie difensive (artt. 111 e 24 della Costituzione), sussistono quando la nota sia comunque idonea a consentire di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronunzia del giudice e, a contrario, difettano, quando il procedimento, ancorché assegnato al giudice, non sia rintracciabile da chi non abbia preso l'iniziativa di iscriverlo a ruolo (confr. Cass. civ. 2°, 16 novembre 1993, n. 11293).
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Data
venerdì 31 luglio 2009
 
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