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Indici della Rassegna

Titolo
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E POTERI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma Sez. II, Sentenza 17 luglio 2009.
Testo
1 - Nella procedura di gara da aggiudicarsi secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa la selezione del contraente è disposta sulla base del congiunto apprezzamento tecnico-discrezionale dei vari elementi di cui l'offerta si compone, secondo parametri di valutazione e di ponderazione predeterminati in ragione delle esigenze da soddisfare con il contratto.
I criteri sono elencati – solo a titolo esemplificativo - dall’art. 83 del d. lgs. 163/06 che prevede l’assegnazione dei punteggi sia per il ribasso del prezzo, che per la qualità del prodotto, per il pregio tecnico, per le materie (materie prime utilizzate), per le tecnologie di produzione, per l’aspetto estetico funzionale, per la qualità, per eventuali materiali innovativi e migliorativi, per i servizi successivi alla vendita, per eventuali servizi aggiuntivi.
Ciò posto, il rapporto tra qualità tecnica e prezzo, che esprime la prevalenza conferita dall’amministrazione all’aspetto qualitativo dell’offerta, non deve risultare incongruente con lo specifico oggetto della fornitura e deve garantire l’inesistenza di contraddizioni nell’attribuzione del punteggio premiale per l’utilizzo di materiali innovativi e migliorativi, rispetto ad altri elementi di pari livello per l’interesse della stazione appaltante.
E’ rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante determinare la preminenza del profilo tecnico-qualitativo rispetto a quello economico. In detta ipotesi l’aggiudicazione sarà riservata all'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l'aspetto tecnico-qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Invero, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento. E’ legittima la clausola di sbarramento, prevista nel capitolato speciale per una gara di appalto per l'aggiudicazione di un servizio all'offerta economicamente più vantaggiosa, che non consente la valutazione del prezzo nel caso di offerte che sotto il profilo qualitativo non raggiungano un punteggio minimo. Infatti la previsione di tale clausola rientra nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2 - L’art. 57 del d. lgs. 163/06 prevede, altresì, che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Nei contratti pubblici relativi a forniture la procedura è consentita, tra l’altro (comma 3, lett. b), nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante a modifiche tecniche difformi, il cui impiego comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti non può comunque di regola superare i tre anni. Nella specie, il bando chiarisce correttamente che l’approvvigionamento di cui trattasi è destinato immediatamente per alcuni soggetti, mediatamente al contestuale e progressivo rinnovo di altro personale.
Poiché la facoltà è inserita in un atto di indizione di una gara pubblica, deve concludersi che la sussistenza e la evidenziazione dei presupposti siano l’esplicitazione della possibilità di un futuro ricorso alla procedura negoziata, correlata alla peculiare conformazione del ridetto requisito di capacità economica e finanziaria.
3 - La disposizione dell'art. 48, d.lg. n. 163 del 2006 consente alle stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, di richiedere (ad un numero di offerenti non inferiore al 10%) di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Ma la norma - che ha la finalità di semplificazione del procedimento selettivo con l’intento di evitare il rifacimento dell'intera gara una volta che, aperte le buste delle offerte presentate, si accerti che il concorrente non abbia i requisiti dichiarati - non può certo valere a legittimare richieste di invalidazione della procedura di gara una volta che la stessa sia stata esperita senza che l'amministrazione appaltante abbia dato corso al citato sub-procedimento di verifica a campione. Infatti non può imporsi alla stazione appaltante di procedere ad adempimento se possano aversi certi elementi del possesso dei requisiti delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative in taluno dei concorrenti (fermi restando i controlli successivi imposti dal secondo comma dell'art. 48 cit. per l'aggiudicatario ed il secondo graduato).
L’applicazione acritica, automatica e postuma della disposizione finirebbe per determinare un effetto opposto a quello preventivato dal legislatore, con chiaro vulnus proprio del principio costituzionale di buon andamento che la previsione normativa in commento intende presidiare
Autore
. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 15 agosto 2009
 
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