Indici della Rassegna
Titolo
ACCESSO AGLI ATTI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sez. II, Sent. 31 luglio 2009 n. 2128;
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990 â D. Lgs. 267/2000 -.
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sez. II, Sent. 31 luglio 2009 n. 2128;
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990 â D. Lgs. 267/2000 -.
Testo
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali, essendo riferito allâespletamento del mandato, investe lâesercizio del âmunusâ in tutte le sue implicazioni.
Il diritto di accesso agli atti e documenti per i consiglieri comunali è regolamentato dallâart. 43 comma 2 D. Lgs. 267/2000, in base al quale â I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla leggeâ.
Tale diritto riconosciuto a coloro che ricoprono cariche pubbliche si differenzia nettamente da quello in capo ai privati in virtù del particolare ruolo ricoperto dallâamministratore locale.
La tipicità della funzione esplicata, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, esime il consigliere comunale dal rispetto di quei vincoli che la L. 241/1990 impone in capo ai privati, quali lâonere della forma scritta, la prova della titolarità di un interresse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, lâonere della motivazione della richiesta, il limite del controllo dellâattività dellâEnte.
Il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti dellâEnte, assume un connotato particolare essendo finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni conferite, con la conseguenza che lâamministratore non è tenuto a motivare le proprie richieste quando rivolte allo svolgimento della carica.
Lâampia formulazione dellâart. 43 T.U. riconosce come il diritto sancito possa essere condizionato solo dal vincolo dellâespletamento del mandato, avendo diritto il consigliere ad avere âtutte le notizie ed informazioni ritenute utiliâ intendendo in tal modo lâinesistenza di alcuna limitazione al diritto di accesso, bensì lâestensione di tale diritto a qualsiasi atto ritenuto utile allâespletamento dellâincarico.
Sulla base di tale impostazione, lâottenimento delle informazioni richieste non implica per il consigliere che la richiesta sia formulata per iscritto essendo altresì sufficiente indicazioni essenziali ad individuare lâatto, prescindendo da qualsiasi precisa individuazione degli estremi identificativi degli atti richiesti.
Unico limite richiesto è dato dallâobbligo per il consigliere di non usare le informazioni riconosciutegli dallâordinamento per scopi emulativi od aggravare, con richieste non proporzionali né ragionevoli, la corretta funzionalità amministrativa dellâEnte.
Entro tali parametri la capacità dellâamministratore non trova limitazioni quando lâesercizio di tale potere sia funzionale allâesercizio del compito ricevuto.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
sabato 15 agosto 2009
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