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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Piemonte, Sez. II, Sent. 31 luglio 2009 n. 2128; Riferimenti normativi: - L. 241/1990 – D. Lgs. 267/2000 -.
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Piemonte, Sez. II, Sent. 31 luglio 2009 n. 2128; Riferimenti normativi: - L. 241/1990 – D. Lgs. 267/2000 -.
Testo
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali, essendo riferito all’espletamento del mandato, investe l’esercizio del “munus” in tutte le sue implicazioni.

Il diritto di accesso agli atti e documenti per i consiglieri comunali è regolamentato dall’art. 43 comma 2 D. Lgs. 267/2000, in base al quale “ I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Tale diritto riconosciuto a coloro che ricoprono cariche pubbliche si differenzia nettamente da quello in capo ai privati in virtù del particolare ruolo ricoperto dall’amministratore locale.
La tipicità della funzione esplicata, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, esime il consigliere comunale dal rispetto di quei vincoli che la L. 241/1990 impone in capo ai privati, quali l’onere della forma scritta, la prova della titolarità di un interresse alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, l’onere della motivazione della richiesta, il limite del controllo dell’attività dell’Ente.
Il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti dell’Ente, assume un connotato particolare essendo finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni conferite, con la conseguenza che l’amministratore non è tenuto a motivare le proprie richieste quando rivolte allo svolgimento della carica.
L’ampia formulazione dell’art. 43 T.U. riconosce come il diritto sancito possa essere condizionato solo dal vincolo dell’espletamento del mandato, avendo diritto il consigliere ad avere “tutte le notizie ed informazioni ritenute utili” intendendo in tal modo l’inesistenza di alcuna limitazione al diritto di accesso, bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ritenuto utile all’espletamento dell’incarico.
Sulla base di tale impostazione, l’ottenimento delle informazioni richieste non implica per il consigliere che la richiesta sia formulata per iscritto essendo altresì sufficiente indicazioni essenziali ad individuare l’atto, prescindendo da qualsiasi precisa individuazione degli estremi identificativi degli atti richiesti.
Unico limite richiesto è dato dall’obbligo per il consigliere di non usare le informazioni riconosciutegli dall’ordinamento per scopi emulativi od aggravare, con richieste non proporzionali né ragionevoli, la corretta funzionalità amministrativa dell’Ente.
Entro tali parametri la capacità dell’amministratore non trova limitazioni quando l’esercizio di tale potere sia funzionale all’esercizio del compito ricevuto.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
sabato 15 agosto 2009
 
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