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Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITA’ PER COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Campania, Salerno Sez. II, Sentenza 22 luglio 2009 n. 4137; Riferimenti Normativi: - Art. 97 Costituzione
Testo
Come è noto, per quanto riguarda l’elemento soggettivo è indispensabile accedere ad una nozione che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, nonché, in linea con la giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall’Amministrazione, anche alla luce dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali ad essa rimesse, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell’apporto dato dai privati nel procedimento.
Pertanto, la responsabilità per colpa può essere affermata quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare ictu oculi la negligenza e l’imperizia dell’organo amministrativo nell’assunzione del provvedimento viziato; viceversa va negata quando l’indagine conduca al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.
In definitiva sussiste la colpa grave, necessaria per il risarcimento del danno derivante da lesione di interessi legittimi, in quanto il Comune ha illegittimamente negato il rilascio della concessione edilizia singola in zona di espansione, subordinando il rilascio della concessione stessa alla presentazione di un piano di lottizzazione, nonostante che la zona fosse sufficientemente urbanizzata e senza esternare le ragioni utili a disattendere il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di concessioni dirette in zone sufficientemente urbanizzate; in tal caso, infatti, il diniego di concessione edilizia non è stato determinato dalla complessità della situazione di fatto, o da oggettive difficoltà interpretative, bensì da una rigida presa di posizione del Comune, in dispregio delle correnti acquisizioni giurisprudenziali, tale da configurare un’ingiustificata violazione dei canoni di legalità e di correttezza cui deve sempre ispirarsi l’azione amministrativa, secondo quanto stabilito dall’art. 97 Cost., senza che sussistessero cause esimenti.
Vi è da aggiungere che il comportamento del Comune era nella specie anche caratterizzato dalla violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, essendo rimasto accertato che il Comune aveva correttamente rilasciato in precedenza ad altri soggetti concessioni edilizie in zona C2 senza la preventiva redazione di un piano attuativo, obliterando immotivatamente anche l’apporto partecipativo del privato al procedimento: tutti elementi che escludevano, insomma, che potesse qualificarsi come errore scusabile, ovvero errore in buona fede, quello commesso dall’Amministrazione Comunale all’atto dell’emanazione dell’illegittimo diniego.
In altri termini, al ricorrente è stato definitivamente e ingiustamente negato il bene della vita cui aspirava e la tutela di annullamento apprestata dal giudice di appello, non è assolutamente sufficiente, adeguata ed idonea ad assicurare la reintegrazione della situazione giuridica proprio a causa della sopravvenuta disciplina urbanistica recante inedificabilità dell’area: si è verificato, pertanto, un danno ingiusto, direttamente conseguente all’accertata illegittimità del provvedimento di diniego.



Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 15 agosto 2009
 
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