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Indici della Rassegna

Titolo
LIMITI DEL POTERE DI RIESAME DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Autorità di Vigilanza LL.PP., parere 9 luglio 2009 n. 74
Testo
Nelle procedure a evidenza pubblica indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione le commissioni di gara costituiscono collegi perfetti e debbono essere composti da un numero sempre dispari di membri, onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario.
Il loro operato risponde ai criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, con conseguente riconoscimento di esclusiva nella valutazione della qualità dell'offerta presentata dalle imprese partecipanti alla procedura comparativa, finalizzata all’individuazione del miglior contraente e la detta scelta si concreta nella proposta di aggiudicazione ovvero nella c.d. aggiudicazione provvisoria. Si è consolidato quindi il divieto di ogni ingerenza della parte politica nel riesame del procedimento di valutazione che è, e rimane, sempre di spettanza funzionale del dirigente.
Il detto seggio è organo straordinario dell’amministrazione aggiudicatrice e la sua attività non ha diretta rilevanza esterna, dovendo le risultanze dei lavori essere recepita e approvata dall’ organo competente.
L’attività della commissione si esaurisce con l’approvazione del proprio operato e, quind, i con il provvedimento di approvazione definitiva da parte del dirigente del Settore.
Non è mai stato posto in ragionevole dubbio che il detto seggio possa avere – ed esercitare - il potere di autotutela decisoria, consentendosi il riesamine delle proprie decisioni, assumendo atti di emenda di inesattezze in cui possa essere incorso e delle illegittimità verificatesi.
Il detto intervento correttivo ed integrativo non va a concretizzare l’apertura di un autonomo procedimento e non si evidenzia l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento che rimane unico, ancorchè articolato in plurime fasi.
Certo il potere di revisione e rettifica, nell’esercizio del potere di autotutela, trova un limite temporale nell’approvazione degli atti di gara ad opera dell’organo competente della stazione appaltante ed un limite oggettivo nella sola attività valutativa vincolata a parametri oggettivi e predeterminati dal bando, senza alcun esercizio di discrezionalità tecnica.
Corretto quindi l’intervento di ricalcalo dei soli punteggi delle offerte relativi alle voci “di una mera formula matematica”.
Lineare l’esercizio del potere che trova supporto nei - ed è concreta attuazione dei - principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento “che devono informare qualsiasi attività della Pubblica Amministrazione e che impongono, conseguentemente, l’adozione di atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che, con riguardo all’attività della Commissione di gara, si configura proprio come autotutela”. La rinnovazione del procedimento se indirizzata all’eliminazione, in via di autotutela, dei vizi di legittimità in cui possa essere incorsi ne è esplicativa attuazione.
Per quanto riguarda l’applicazione della disposizione dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 è certo che il raggruppamento temporaneo partecipante alla gara deve specificare già in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura da eseguirsi ad opera dei singoli operatori economici riuniti non dovendo l’indicazione essere ripetuta nel bando di gara.
Richiamando l’interpretazione che è scaturita dagli interventi dei giudici amministrativi tra raggruppamenti orizzontali (tutti gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione e tutte le imprese sono responsabili dell’intero in solido) e verticali (scissione delle singole parti per le quali rispondono in solido solo l’impresa esecutrice e quella mandataria), è chiaro che solo in detta ultima ipotesi occorrerà specificare i diversi servizi destinati a essere svolti da ciascuna impresa.
Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 31 agosto 2009
 
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