Indici della Rassegna
Titolo
LIMITI DEL POTERE DI RIESAME DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Autorità di Vigilanza LL.PP., parere 9 luglio 2009 n. 74
Testo
Nelle procedure a evidenza pubblica indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione le commissioni di gara costituiscono collegi perfetti e debbono essere composti da un numero sempre dispari di membri, onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario.
Il loro operato risponde ai criteri di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, con conseguente riconoscimento di esclusiva nella valutazione della qualità dell'offerta presentata dalle imprese partecipanti alla procedura comparativa, finalizzata allâindividuazione del miglior contraente e la detta scelta si concreta nella proposta di aggiudicazione ovvero nella c.d. aggiudicazione provvisoria. Si è consolidato quindi il divieto di ogni ingerenza della parte politica nel riesame del procedimento di valutazione che è, e rimane, sempre di spettanza funzionale del dirigente.
Il detto seggio è organo straordinario dellâamministrazione aggiudicatrice e la sua attività non ha diretta rilevanza esterna, dovendo le risultanze dei lavori essere recepita e approvata dallâ organo competente.
Lâattività della commissione si esaurisce con lâapprovazione del proprio operato e, quind, i con il provvedimento di approvazione definitiva da parte del dirigente del Settore.
Non è mai stato posto in ragionevole dubbio che il detto seggio possa avere â ed esercitare - il potere di autotutela decisoria, consentendosi il riesamine delle proprie decisioni, assumendo atti di emenda di inesattezze in cui possa essere incorso e delle illegittimità verificatesi.
Il detto intervento correttivo ed integrativo non va a concretizzare lâapertura di un autonomo procedimento e non si evidenzia lâobbligo di comunicazione dellâavvio del procedimento che rimane unico, ancorchè articolato in plurime fasi.
Certo il potere di revisione e rettifica, nellâesercizio del potere di autotutela, trova un limite temporale nellâapprovazione degli atti di gara ad opera dellâorgano competente della stazione appaltante ed un limite oggettivo nella sola attività valutativa vincolata a parametri oggettivi e predeterminati dal bando, senza alcun esercizio di discrezionalità tecnica.
Corretto quindi lâintervento di ricalcalo dei soli punteggi delle offerte relativi alle voci âdi una mera formula matematicaâ.
Lineare lâesercizio del potere che trova supporto nei - ed è concreta attuazione dei - principi costituzionali di legalità , imparzialità e buon andamento âche devono informare qualsiasi attività della Pubblica Amministrazione e che impongono, conseguentemente, lâadozione di atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che, con riguardo allâattività della Commissione di gara, si configura proprio come autotutelaâ. La rinnovazione del procedimento se indirizzata allâeliminazione, in via di autotutela, dei vizi di legittimità in cui possa essere incorsi ne è esplicativa attuazione.
Per quanto riguarda lâapplicazione della disposizione dellâart. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 è certo che il raggruppamento temporaneo partecipante alla gara deve specificare già in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura da eseguirsi ad opera dei singoli operatori economici riuniti non dovendo lâindicazione essere ripetuta nel bando di gara.
Richiamando lâinterpretazione che è scaturita dagli interventi dei giudici amministrativi tra raggruppamenti orizzontali (tutti gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione e tutte le imprese sono responsabili dellâintero in solido) e verticali (scissione delle singole parti per le quali rispondono in solido solo lâimpresa esecutrice e quella mandataria), è chiaro che solo in detta ultima ipotesi occorrerà specificare i diversi servizi destinati a essere svolti da ciascuna impresa.
Autore
dellâAvv. M. T. Stringola
Data
lunedì 31 agosto 2009
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