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Titolo
Assunzioni negli enti locali: finanziaria 2003 e 2004, dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Corte Costituzionale, sent. 17 dicembre 2004, n. 390
Testo
Riferimenti Normativi:
- art. 34, comma 11, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003)
- art. 3, comma 60, legge 24 dicembre 2003, n. 289 (Finanziaria 2004)
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale, sentenza 17 dicembre 2004, n. 390
Il Giudice delle leggi interviene sul c.d. âblocco delle assunzioniâ negli enti locali, determinato dalle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie 2003-2004.
? Fatto-Diritto
Con i provvedimenti sopra indicati â aventi pressoché il medesimo contenuto â il legislatore ha inteso limitare le assunzioni, a tempo indeterminato, degli Enti locali âentro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dellâanno ... â rispettivamente precedente.
Entrambe le disposizioni, non si limitino a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pongono un precetto specifico e puntuale che per il suo oggetto si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dellâarea (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali.
In tali ambiti infatti, la legge statale, può prescrivere criteri (ad esempio privilegiare il ricorso alla mobilità ) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non anche imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.
Il parametro costituzionalmente violato è naturalmente lâart. 117 della Costituzione, che affida al Governo centrale soltanto un ruolo di coordinamento in materia.
Per i medesimi motivi, ma con esito opposto, sono state âpromosseâ quelle disposizioni (art. 34 commi 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13 e 22 della finanziaria 2003) che prevedono invece il concorso delle autonomie regionali e locali rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, da cui scaturisce lâaccordo con il Governo da trasfondersi in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissi, per le amministrazioni regionali, provinciali e comunali che abbiano rispettato il patto di stabilità , criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per lâanno 2003.
Siffatti provvedimenti non costituirebbero, pertanto, violazione del dettato costituzionale in quanto mirano al coinvolgimento concreto degli enti territoriali.
In conclusione, è possibile affermare che lâintervento dei giudici Costituzionali avrà diretto effetto nei confronti degli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno e che pertanto verranno, di fatto, liberati dai vincoli sulle assunzioni contenuti nella Finanziaria 2004.
Autore
Dott. Francesco Antonio Corrias
Data
lunedì 20 dicembre 2004
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