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Indici della Rassegna

Titolo
Diritto di accesso e trattamento dei dati sensibili
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lazio, sez. III, sent. 25 maggio 2004, n. 4874)
Testo

? ll principio
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196/2003 l’accesso agli atti è consentito anche in presenza di dati sensibili, previa ponderazione degli interessi contrapposti.

Nessun dubbio è stato mai sollevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla correttezza dell’assunto che “ I concorrenti partecipanti a procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso agli atti per essere portatori di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, cioè all’interesse della regolarità della procedura in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridica”.

Divergenze interpretative, invece, sono sorte - ed hanno coinvolto i giudici amministrativi in ampio dibattito - circa la correlazione tra diritto di accesso e riservatezza dei dati dopo l’entrata in vigore della legge 31.12.1996 n. 675.

L’interpretazione che ne è seguita si è scissa in due filoni, addivenendosi così, dal un lato, ad una interpretazione permissiva dell’accesso, lasciando all’esame del singolo caso l’analisi delle priorità degli interessi; dall’altro, alla necessità di dovere previamente tutelare la riservatezza a svantaggio del diritto di difesa, salva l’ipotesi in cui specifica disposizione normativa disponga altrimenti.

La legge n. 135/1999, all’art. 16, è intervenuta a dare contezza di quali atti siano di interesse pubblico al fine del trattamento.
Il Supremo Consesso, con la sentenza n. 1882/2001, ha fatto chiarezza sulla portata della citata ultima legge, confermando che il diritto di accesso prevale sulla riservatezza - seppur nella forma mitigata della sola visione - se la conoscenza degli atti sia necessaria per la cura e la difesa di interessi giuridici.
Lungi dall’aver risolto sin dall’origine il conflitto, si rimette all’apprezzamento dell’amministrazione la verifica della prevalenza e della ponderazione comparativa degli interessi finalizzata a consentire la disvelazione dello stato di salute, laddove sia richiesta a garanzia della tutela di un diritto di rango almeno pari a quello dell’interessato.

Dette conclusioni non sono punto modificate e modificabili a seguito ed in conseguenza della entrata in vigore del codice per la protezione dei dati personali per la chiara disciplina contenuta negli artt. 59 e 60 dove è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi se gli interessi coinvolti siano di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.

Nel caso esaminato dal Tar Lazio l’interesse coinvolto - caratterizzato dalla garanzia della par condicio al corretto svolgimento di una procedura concorsuale, cui inesorabilmente è connesso il diritto al lavoro oltre che alla salute, diritti di rango costituzionale e, quindi, inviolabili – è stato rapportato al diritto alla riservatezza addivenendo alla conclusione che, per le peculiari caratteristiche di entrambi, i valori sono da reputarsi di pari livello.

Conseguentemente si è ammesso l’accesso agli atti del concorrente, che richiedeva il trasferimento, alla documentazione di altro concorrente che aveva presentato idonea istanza a motivo della posizione di handicap del familiare, con clausola di criptazione del nome e cognome della persona versante in situazione di handicap.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 04 giugno 2004
 
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