Indici della Rassegna
Titolo
Diritto di accesso e trattamento dei dati sensibili
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Tar Lazio, sez. III, sent. 25 maggio 2004, n. 4874)
Testo
? ll principio
Con lâentrata in vigore del Decreto Legislativo n. 196/2003 lâaccesso agli atti è consentito anche in presenza di dati sensibili, previa ponderazione degli interessi contrapposti.
Nessun dubbio è stato mai sollevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulla correttezza dellâassunto che â I concorrenti partecipanti a procedura concorsuale sono titolari del diritto di accesso agli atti per essere portatori di un interesse differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità , cioè allâinteresse della regolarità della procedura in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza giuridicaâ.
Divergenze interpretative, invece, sono sorte - ed hanno coinvolto i giudici amministrativi in ampio dibattito - circa la correlazione tra diritto di accesso e riservatezza dei dati dopo lâentrata in vigore della legge 31.12.1996 n. 675.
Lâinterpretazione che ne è seguita si è scissa in due filoni, addivenendosi così, dal un lato, ad una interpretazione permissiva dellâaccesso, lasciando allâesame del singolo caso lâanalisi delle priorità degli interessi; dallâaltro, alla necessità di dovere previamente tutelare la riservatezza a svantaggio del diritto di difesa, salva lâipotesi in cui specifica disposizione normativa disponga altrimenti.
La legge n. 135/1999, allâart. 16, è intervenuta a dare contezza di quali atti siano di interesse pubblico al fine del trattamento.
Il Supremo Consesso, con la sentenza n. 1882/2001, ha fatto chiarezza sulla portata della citata ultima legge, confermando che il diritto di accesso prevale sulla riservatezza - seppur nella forma mitigata della sola visione - se la conoscenza degli atti sia necessaria per la cura e la difesa di interessi giuridici.
Lungi dallâaver risolto sin dallâorigine il conflitto, si rimette allâapprezzamento dellâamministrazione la verifica della prevalenza e della ponderazione comparativa degli interessi finalizzata a consentire la disvelazione dello stato di salute, laddove sia richiesta a garanzia della tutela di un diritto di rango almeno pari a quello dellâinteressato.
Dette conclusioni non sono punto modificate e modificabili a seguito ed in conseguenza della entrata in vigore del codice per la protezione dei dati personali per la chiara disciplina contenuta negli artt. 59 e 60 dove è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi se gli interessi coinvolti siano di rango almeno pari ai diritti dellâinteressato.
Nel caso esaminato dal Tar Lazio lâinteresse coinvolto - caratterizzato dalla garanzia della par condicio al corretto svolgimento di una procedura concorsuale, cui inesorabilmente è connesso il diritto al lavoro oltre che alla salute, diritti di rango costituzionale e, quindi, inviolabili â è stato rapportato al diritto alla riservatezza addivenendo alla conclusione che, per le peculiari caratteristiche di entrambi, i valori sono da reputarsi di pari livello.
Conseguentemente si è ammesso lâaccesso agli atti del concorrente, che richiedeva il trasferimento, alla documentazione di altro concorrente che aveva presentato idonea istanza a motivo della posizione di handicap del familiare, con clausola di criptazione del nome e cognome della persona versante in situazione di handicap.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 04 giugno 2004
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