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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Lazio sez. III quater Sent. 12 agosto 2009 n. 8176 Riferimenti normativi: - L. 241/1990 –
Testo
Il candidato ad un concorso, pur se escluso, ha diritto ad eccedere agli atti attinenti la posizione giuridica di un altro concorrente.

La partecipazione ad un concorso fa nascere in capo al candidato la legittimazione all’accesso a tutti gli atti che possono spiegare o siano in grado di spiegare effetti nei suoi confronti.
La posizione che il soggetto assume lo legittima a prendere visione ed estrarre copie di tutti i documenti concorsuali non potendo l’amministrazione negarne l’accesso sul presupposto che tali atti non sarebbero utili al procedimento in corso.
E’ infatti costante in giurisprudenza il principio secondo il quale la situazione giuridicamente rilevante per la cui tutela, ai sensi dell’art. 22 L.241/1990, è ammesso il diritto di accesso è nozione altra e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, non presupponendo necessariamente un diritto soggettivo od interesse legittimo.
Ne consegue che chiunque partecipi ad un concorso ha diritto ad accedere agli atti idonei a produrre effetti nei suoi confronti essendo la sua posizione qualificabile come un interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante l’impugnativa dell’atto.
Sulla base di tale ragionamento è irrilevante la circostanza che la graduatoria in riferimento alla quale è richiesto l’accesso sia inimpugnabile per decorrenza dei termini previsti.
E’ altrettanto privo di fondamento il diniego all’accesso di atti richiesti da un candidato escluso, nei riguardi di documentazione, come la copia della pianta organica del personale, che attiene alla posizione giuridica di altro concorrente.
La richiesta è legittima sussistendo il diritto di accesso di qualsiasi candidato che, escluso dal concorso, abbia instaurato un giudizio innanzi al Giudice Amministrativo, qualora la visione dell’atto oggetto della richiesta risulti attinente con la situazione giuridica di altro concorrente allo scopo di verificare lo status giuridico degli altri partecipanti indicati quali controinteressati.
Il diritto del terzo quale ostacolo all’esercizio dell’accesso agli atti amministrativi recede ogni volta che l’accesso stesso sia esercitato per difendere un interesse giuridico, contemperando in tal caso, le differenti esigenze a base della richiesta.
Tutte le domande, i documenti prodotti dai candidati costituiscono elementi rispetto ai quali deve essere radicalmente esclusa la riservatezza a tutela dei terzi, dal momento che i concorrenti, prendendo parte alla selezione acconsentono alla comparazione dei propri titoli con quelli degli altri.
Gli atti che entrano a far parte del concorso escono dalla sfera personale del soggetto per divenire elementi in grado di essere visionati da ogni interessato.
L’esclusione di un candidato non può essere posta a fondamento del diniego di accesso agli atti qualora la richiesta sia effettuata per verificare la posizione degli altri partecipanti e i documenti dei quali si domanda la visione siano in grado di agire sulla sfera giuridica del concorrente.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 31 agosto 2009
 
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