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Indici della Rassegna

Titolo
CONSIGLIERI: DIMISSIONI SINGOLE O COLLETTIVE ?
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 12 agosto 2009 n. 4936; Riferimenti Normativi: - Artt. 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Testo
Il Collegio, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, ritiene che gli articoli 38, comma 8,e 141, comma 1, lett. b), n. 3), del TUEL individuano fattispecie distinte quanto ai presupposti e agli effetti delle dimissioni.
La prima norma individua la fattispecie delle dimissioni individuali, rese allo scopo della personale rinuncia al mandato, non idonee di per sé sole all’effetto di provocare la crisi dell’organo consiliare, poiché non rese contestualmente dalla maggioranza dei suoi componenti, cui segue perciò, come espressamente e coerentemente previsto, la surroga dei dimissionari; la seconda individua la fattispecie delle dimissioni rese all’effetto di provocare la crisi dell’organo, chiede la loro contestualità perché espressiva della connessione delle volontà a tale fine, ne fa seguire, altrettanto coerentemente, il procedimento di scioglimento del Consiglio e non la surroga dei singoli. Se non vi fosse tale distinzione non si comprenderebbe perché, nel secondo caso, sia richiesta la contestualità delle dimissioni quando pure attraverso dimissioni individuali non contestuali si può giungere, anche in breve tempo, all’uscita dal Consiglio di un numero di dimissionari, ai sensi della normativa in materia le dimissioni non contestuali denotano lo scopo della rinuncia alla carica individuale nella permanenza dell’organo mentre soltanto la loro contestualità denota la condivisione dell’effetto della dissoluzione dell’organo.
Con la citata disposizione di cui all’art. 141 non è stata introdotta una diversa e speciale forma di dimissioni dalla carica di consigliere comunale rispetto a quella disciplinata dall’art. 38, comma 8, essendosi soltanto sancito l’effetto dello scioglimento del Consiglio comunale a causa della mera circostanza di fatto della contestualità delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri, indipendentemente dalle motivazioni di ciascuno.
Ne consegue che l’invalidità anche di uno solo degli atti di dimissioni contestuali incide sulla validità dell’intero procedimento e, per converso, che quando ciò avviene non si deve procedere alla surroga del consigliere le cui dimissioni siano regolari, poiché “l’eventuale venir meno, per vizi procedurali, degli elementi necessari per configurare in modo legittimo la fattispecie ipotizzata dal cit. art. 141, nel far venir meno la possibilità di realizzare la finalità prefigurata dalla norma, non permette, peraltro, che possa estrapolarsi l’eventuale frammento legittimo di questa procedura unitaria per attribuirle gli effetti previsti da una norma diversa (l’art. 38 cit.), volta a regolare altra fattispecie”.
Ciò chiarito, quanto all’ulteriore profilo della ritualità delle dimissioni il Collegio ritiene che, pur nella distinzione delle fattispecie, ciascun atto di dimissione individuale contestuale, presentato in riferimento alla norma dell’art. 141, debba essere formato in modo da assicurare la regolarità della sua presentazione ai sensi delle previsioni di cui all’art. 38, in considerazione della rilevanza dell’effetto che ne deriva sulla vita dell’organo consiliare e del fatto che la normativa dell’art. 141, mentre pone la specifica condizione della contestualità, non reca disposizioni diverse riguardo alle modalità di presentazione degli atti di dimissione.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 31 agosto 2009
 
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