Indici della Rassegna
Titolo
CONSIGLIERI:
DIMISSIONI SINGOLE O COLLETTIVE ?
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 12 agosto 2009 n. 4936;
Riferimenti Normativi:
- Artt. 38, comma 8, e 141, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Testo
Il Collegio, aderendo allâindirizzo giurisprudenziale consolidato, ritiene che gli articoli 38, comma 8,e 141, comma 1, lett. b), n. 3), del TUEL individuano fattispecie distinte quanto ai presupposti e agli effetti delle dimissioni.
La prima norma individua la fattispecie delle dimissioni individuali, rese allo scopo della personale rinuncia al mandato, non idonee di per sé sole allâeffetto di provocare la crisi dellâorgano consiliare, poiché non rese contestualmente dalla maggioranza dei suoi componenti, cui segue perciò, come espressamente e coerentemente previsto, la surroga dei dimissionari; la seconda individua la fattispecie delle dimissioni rese allâeffetto di provocare la crisi dellâorgano, chiede la loro contestualità perché espressiva della connessione delle volontà a tale fine, ne fa seguire, altrettanto coerentemente, il procedimento di scioglimento del Consiglio e non la surroga dei singoli. Se non vi fosse tale distinzione non si comprenderebbe perché, nel secondo caso, sia richiesta la contestualità delle dimissioni quando pure attraverso dimissioni individuali non contestuali si può giungere, anche in breve tempo, allâuscita dal Consiglio di un numero di dimissionari, ai sensi della normativa in materia le dimissioni non contestuali denotano lo scopo della rinuncia alla carica individuale nella permanenza dellâorgano mentre soltanto la loro contestualità denota la condivisione dellâeffetto della dissoluzione dellâorgano.
Con la citata disposizione di cui allâart. 141 non è stata introdotta una diversa e speciale forma di dimissioni dalla carica di consigliere comunale rispetto a quella disciplinata dallâart. 38, comma 8, essendosi soltanto sancito lâeffetto dello scioglimento del Consiglio comunale a causa della mera circostanza di fatto della contestualità delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri, indipendentemente dalle motivazioni di ciascuno.
Ne consegue che lâinvalidità anche di uno solo degli atti di dimissioni contestuali incide sulla validità dellâintero procedimento e, per converso, che quando ciò avviene non si deve procedere alla surroga del consigliere le cui dimissioni siano regolari, poiché âlâeventuale venir meno, per vizi procedurali, degli elementi necessari per configurare in modo legittimo la fattispecie ipotizzata dal cit. art. 141, nel far venir meno la possibilità di realizzare la finalità prefigurata dalla norma, non permette, peraltro, che possa estrapolarsi lâeventuale frammento legittimo di questa procedura unitaria per attribuirle gli effetti previsti da una norma diversa (lâart. 38 cit.), volta a regolare altra fattispecieâ.
Ciò chiarito, quanto allâulteriore profilo della ritualità delle dimissioni il Collegio ritiene che, pur nella distinzione delle fattispecie, ciascun atto di dimissione individuale contestuale, presentato in riferimento alla norma dellâart. 141, debba essere formato in modo da assicurare la regolarità della sua presentazione ai sensi delle previsioni di cui allâart. 38, in considerazione della rilevanza dellâeffetto che ne deriva sulla vita dellâorgano consiliare e del fatto che la normativa dellâart. 141, mentre pone la specifica condizione della contestualità , non reca disposizioni diverse riguardo alle modalità di presentazione degli atti di dimissione.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 31 agosto 2009
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