Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Il regolamento edilizio comunale può porre limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile?
Argomento
Enti locali
Abstract
(Tar Veneto, sez. II, sent. 1° giugno 2004, n. 1763; Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 6 aprile 2004, n. 1612)
Testo


? La Normativa

Con l'entrata in vigore del Codice della Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) si è operata, all'art. 86, comma 3, un'assimilazione delle "infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione" alle opere di urbanizzazione primaria.


? L'orientamento giurisprudenziale

Il Consiglio di Stato, con apposita ordinanza, ha chiarito che detta assimilazione non preclude al Comune, nell'ambito dell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, di disporre la localizzazione delle opere sopra indicate in determinati ambiti del territorio, a condizione che venga assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo del Veneto, sulla scorta dell'ordinanza citata, ha ritenuto fondate le censure sollevate nel ricorso laddove venivano considerate illegittime le limitazioni contenute nel regolamento edilizio comunale e relative alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile esclusivamente in alcune aree - pubbliche - del territorio comunale.

Hanno precisato i giudici amministrativi che "fermo restando il potere comunale di disciplinare, sotto un profilo strettamente urbanistico - edilizio, la localizzazione delle opere di urbanizzazione, quali sono state qualificate ex lege le opere in oggetto, come tali, peraltro suscettibili di essere posizionate in ogni parte del territorio comunale, è pur sempre necessario assicurare l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio".

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 04 giugno 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa