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Titolo
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI: LIMITI E CONDIZIONI DEL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA
Abstract
Riferimenti normativi:
- Art 113 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. 4 agosto 2009 n. 4890
Testo
Nella contrattazione pubblica il ricorso alla trattativa privata è un mezzo eccezionale utilizzabile solo in ipotesi strettamente consentite e nella rigorosa osservanza dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa.
Trattasi di principio a carattere generale applicabile non solo nella procedure di appalto di opere pubbliche o di appalto di servizi, ma altresì nellâipotesi di concessione di un pubblico servizio, quale è per lâappunto la gestione degli spazi pubblicitari con connessa autorizzazione allâinstallazione di attrezzature di arredo urbano riportanti inserti propagandistici.
Né può costituire valida giustificazione di deroga al principio lâesiguo valore della concessione del servizio o il fatto che si tratti di una mera estensione di un contratto già in essere finalizzata a garantire uniformità agli impianti esistenti su tutto il territorio dellâente concedente, con lâintento, alla scadenza del contratto, di procedere allâaffidamento dellâunica gestione con procedura ad evidenza pubblica, non integrando i detti elementi quelle ipotesi di eccezionalità , estrema urgenza, infungibilità delle prestazioni o di particolari ragioni tecniche, che, secondo la normativa, possono giustificare lâomesso confronto comparativo tra più offerte.
Atteso il rapporto trilaterale che si instaura tra amministrazione concedente, il concessionario ed utente, sicchè, una volta affidata la gestione degli spazi pubblicitari, il concessionario agisce in luogo dellâente concedente dando gli stessi a terzi dietro compenso, mentre nei confronti dellâamministrazione è tenuta al pagamento di un canone, lâaffidamento della gestione di spazi pubblicitari si configura come una concessione di servizio pubblico locale.
Trova pertanto applicazione la disposizione di cui allâarticolo 113 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 per cui lâente pubblico non può sottrarsi ai principi di evidenza pubblica potendo affidare il servizio solo a soggetti individuati attraverso lâespletamento di gare con procedure di tipo concorsuale, mentre il ricorso alla trattativa privata è possibile nelle sole ipotesi espressamente stabilite dalla legge e sufficientemente specificate e motivate nel provvedimento amministrativo di scelta del contraente.
In nostro ordinamento, anche in forza degli impulsi derivanti dal diritto comunitario, si è dunque attestato sulla necessità che le Amministrazioni pubbliche adottino procedure comparative ad evidenza pubblica qualora debbano affidare servizi o beni pubblici di interesse economico.
E un siffatto obbligo assume una tale rilevanza che la giurisprudenza amministrativa lo ritiene applicabile anche laddove sussista in capo al concessionario il c.d. diritto di insistenza (ovvero il diritto del precedente concessionario di essere preferito ad altri nel caso di rinnovo del rapporto concessorio), allorché afferma che âtale diritto non può comunque vanificare lâobbligo dellâAmministrazione concedente di assoggettare a procedura comparativa lâofferta del precedente concessionario, dato che solo in tal modo risulta soddisfatto il prevalente interesse alla individuazione del soggetto contraente che offra migliori condizioni al concedente pubblicoâ.
Autore
dellâAvv. Francesca Manili
Data
martedì 15 settembre 2009
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