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Indici della Rassegna

Titolo
VALUTAZIONE IN FORMA NUMERICA
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 1 settembre 2009 n. 5145
Testo
Con la sentenza in rassegna la Sez. V disattende motivatamente l’orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui l'onere di motivazione della valutazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione, rispetto alla quale l’ulteriore motivazione si tradurrebbe in un'inutile duplicazione salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un'eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo.
Ha osservato in proposito la Sez. V con la sentenza in rassegna che, se in un pubblico concorso o in un esame di abilitazione, i criteri stabiliti dall'amministrazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, non sono sindacabili sotto il profilo della legittimità, la maggiore o minore aderenza agli stessi che ciascuno dei candidati abbia manifestato dello svolgimento delle prove non può sempre esaurirsi nel punteggio numerico in sè considerato, la cui estrema sinteticità non si presta in ogni caso ad esprimere in maniera eloquente la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguente necessità della sua integrazione, con un'apposita motivazione, ogni qualvolta che la complessità delle prove e la loro interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a svolgere, renda indispensabile la comparazione dei giudizi con i criteri di valutazione e l’ostensibilità dell’apprezzamento in maniera più trasparente ed esaustiva del punteggio numerico.
D’altra parte, lo stesso art. 10, co. 3 del DPR n. 483/1997, laddove stabilisce che "i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi" non esclude la possibilità che il coefficiente numerico sia integrato da ulteriori espressioni o manifestazioni idonee a renderne percettibile il significato e l’art. 3, co. 2 della legge .n 241/1990, che fa eccezione alla necessità della motivazione per i soli "atti normativi e per quelli a contenuto generale", ben si presta a ritenere che la motivazione sia necessaria anche in tutte le manifestazioni di giudizio interne al procedimento concorsuale, che ne condizionino l’esito in maniera determinante quali sono gli apprezzamenti sulle prove dei candidati.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 settembre 2009
 
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