Indici della Rassegna
Titolo
CONCORSO: ACCESSO AGLI ATTI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 28 agosto 2009 n. 5100
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
Testo
Un soggetto che partecipa ad un concorso non ha diritto di accedere agli atti della relativa procedura.
Continuando sulla evoluzione giurisprudenziale in materia di accesso agli atti, di rilevante importanza è il recente pronunciamento dei supremi Giudici Amministrativi i quali hanno affermato la legittimità del provvedimento con cui è stato negato lâacceso agli atti relativi ad una selezione concorsuale ad una persona che non aveva partecipato alla selezione medesima.
La L. 241/1990 riconosce il diritto di prendere visione ed estrarre copie dei documenti amministrativi a tutti gli interessati, intendendo per tali i titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento del quale si chiede lâaccesso.
Continua ancora la norma escludendo lâaccesso qualora esso sia predeterminato ad un controllo generalizzato dellâoperato pubblico.
Allâinterno di tale contesto interviene il Consiglio di Stato il quale afferma come lâistanza di accesso agli atti deve essere supportata da un interesse specifico, non astratto e non alieno al procedimento.
Il soggetto accedente deve essere titolare di un interesse collegato allâiniziativa amministrativa dal quale scaturisce il diritto a verificare lâeventuale lesione della propria sfera giuridica a seguito del comportamento tenuto dallâEnte procedente.
Nellâambito di unâattività concorsuale tale diritto è riconosciuto esclusivamente al partecipante, precludendo a chiunque altro lâaccoglimento della eventuale richiesta di accesso, poiché a seguito della mancata partecipazione al concorso viene meno qualsiasi relazione tra lâistante e la procedura.
Lâinteresse qualificato alla regolarità del concorso nel quale si esprime âlâinteresse personale e concreto per la tutela della situazione giuridicamente rilevanteâ come richiesto dalla L. 241/1990, è proprio esclusivamente di colui che partecipa alla procedura concorsuale.
Non trova alcuna legittima giustificazione lâesigenza di un controllo di eventuali illegittimità e/o errori proprio perché la legge esclude qualsiasi generalizzata verifica allâoperato amministrativo.
Lâorientamento giurisprudenziale che tende ad attestarsi e che i Giudici di Palazzo Spada intendono riaffermare è quello di una specificità del concetto di interessato allâaccesso legato esclusivamente a colui che risulta titolare di una situazione giuridica in concreto attinente con la richiesta di accesso e non di un generico ed astratto interesse dal quale non scaturirebbe alcuna lesione di posizione giuridica vantata dal richiedente rispetto al procedimento.
La specificità dellâinteresse qualifica la legittimazione allâiniziativa del privato idonea ad ottenere giusto accoglimento alle proprie richieste.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 settembre 2009
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