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Indici della Rassegna

Titolo
CONCORSO: ACCESSO AGLI ATTI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 28 agosto 2009 n. 5100 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
Un soggetto che partecipa ad un concorso non ha diritto di accedere agli atti della relativa procedura.

Continuando sulla evoluzione giurisprudenziale in materia di accesso agli atti, di rilevante importanza è il recente pronunciamento dei supremi Giudici Amministrativi i quali hanno affermato la legittimità del provvedimento con cui è stato negato l’acceso agli atti relativi ad una selezione concorsuale ad una persona che non aveva partecipato alla selezione medesima.
La L. 241/1990 riconosce il diritto di prendere visione ed estrarre copie dei documenti amministrativi a tutti gli interessati, intendendo per tali i titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento del quale si chiede l’accesso.
Continua ancora la norma escludendo l’accesso qualora esso sia predeterminato ad un controllo generalizzato dell’operato pubblico.
All’interno di tale contesto interviene il Consiglio di Stato il quale afferma come l’istanza di accesso agli atti deve essere supportata da un interesse specifico, non astratto e non alieno al procedimento.
Il soggetto accedente deve essere titolare di un interesse collegato all’iniziativa amministrativa dal quale scaturisce il diritto a verificare l’eventuale lesione della propria sfera giuridica a seguito del comportamento tenuto dall’Ente procedente.
Nell’ambito di un’attività concorsuale tale diritto è riconosciuto esclusivamente al partecipante, precludendo a chiunque altro l’accoglimento della eventuale richiesta di accesso, poiché a seguito della mancata partecipazione al concorso viene meno qualsiasi relazione tra l’istante e la procedura.
L’interesse qualificato alla regolarità del concorso nel quale si esprime “l’interesse personale e concreto per la tutela della situazione giuridicamente rilevante” come richiesto dalla L. 241/1990, è proprio esclusivamente di colui che partecipa alla procedura concorsuale.
Non trova alcuna legittima giustificazione l’esigenza di un controllo di eventuali illegittimità e/o errori proprio perché la legge esclude qualsiasi generalizzata verifica all’operato amministrativo.
L’orientamento giurisprudenziale che tende ad attestarsi e che i Giudici di Palazzo Spada intendono riaffermare è quello di una specificità del concetto di interessato all’accesso legato esclusivamente a colui che risulta titolare di una situazione giuridica in concreto attinente con la richiesta di accesso e non di un generico ed astratto interesse dal quale non scaturirebbe alcuna lesione di posizione giuridica vantata dal richiedente rispetto al procedimento.
La specificità dell’interesse qualifica la legittimazione all’iniziativa del privato idonea ad ottenere giusto accoglimento alle proprie richieste.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 settembre 2009
 
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