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Indici della Rassegna

Titolo
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti: - Autorità Garante per la Protezione Dati Sensibili, Provvedimento 25 giugno 2009 Riferimenti normativi: - D. Lgs. 196/2003
Testo
La Pubblica Amministrazione non può pubblicare sul sito web deliberazioni contenenti dati sensibili.

La digitalizzazione dell’attività amministrativa trova un limite invalicabile nella tutela dei dati sensibili.
La trasparenza e pubblicità degli atti non può travalicare la riservatezza delle persone, soprattutto quando si agisce su elementi che riguardano la salute.
In questo modo si è pronunciato il Garante per la Protezione Dati Sensibili che ha riscontrato l’illiceità del comportamento di un Ente Locale il quale aveva pubblicato sul proprio sito alcune Determinazioni dalle quali si evinceva lo stato di salute di un dipendente riscontrabile da una tabella indicante lo stato di infermità accertata nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Il nominativo della dipendente riportato nella determinazione, unitamente alla richiesta dell’interessata del riconoscimento della causa di servizio, l’indicazione della tabella contenente l’elenco di particolari lesioni o infermità fanno desumere lo stato di salute dell’interessata.

La pubblicazione di tali informazioni lesiva della riservatezza, viola il codice in materia di protezione dei dati personali.
Questa tutela è ancora più preminente per i lavoratori pubblici i quali hanno diritto ad ottenere che il trattamento dei dati sia conforme al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.
Le disposizioni che prevedono la pubblicazione obbligatoria delle deliberazioni adottate non autorizzano a trasporle automaticamente per essere liberamente consultabili.
Ogni amministrazione pur avendo come giusto obiettivo quello di diffondere atti e documenti amministrativi, nell’ottica di un miglior rapporto con la cittadinanza, è tenuta a disciplinare, con proprio regolamento, l’utilizzo delle risorse telematiche dovendo valutare con estrema attenzione i dati personali da diffondere in considerazione delle finalità da perseguire con i singoli provvedimenti, rimanendo fermo che è comunque preclusa qualsiasi conoscenza di elementi dai quali possa desumersi lo stato di salute del dipendente pubblico.
La conseguenza della lesione del diritto implica per l’Ente pubblico l’obbligo all’immediato blocco del trattamento dei dati contenuti nei provvedimenti, con la successiva coercizione di astenersi da ogni altra diffusione lesiva dei diritti fondamentali della persona.
Autore
del Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 settembre 2009
 
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