Testo
CONCORSO PUBBLICO: REGOLA DELLâANONIMATO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 3 settembre 2009 n. 5175
Eâ legittima lâesclusione da un concorso pubblico motivata con riferimento al fatto che il candidato escluso, disattendendo le puntuali istruzioni comunicate dalla commissione sull'obbligo di non fare uso, durante la prova, di altro materiale al di fuori di quello consegnato (nella specie erano stati consegnati fogli, buste ed una penna di colore nero con cui svolgere la prova), ha utilizzato il c.d. "bianchetto" per cancellare determinate frasi del testo manoscritto; lâuso del "bianchetto", infatti, risulta, in tal caso, essere chiaramente in contrasto con le richiamate puntuali disposizioni, e deve considerarsi un idoneo strumento di riconoscimento dell'autore dell'elaborato.
NOTIFICA NULLA PER CAMBIO DI RESIDENZA: PRESUPPOSTI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 30 luglio 2009 n. 17752
Per principio generale, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16, D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, e, successivamente, art. 18 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza. Pertanto, la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto, ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.
CASSAZIONE TRIBUTARIA: NATURA DEL PROCESSO E LIMITI POSTI AL GIUDICE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Sent. 1 settembre 2009, n.19079
La Cassazione ha chiarito che dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.