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Titolo
ILLEGITTIMA INDIZIONE DI UN NUOVO BANDO IN LUOGO DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. II, sent. 15 settembre 2009 n. 8742
Testo
In base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dellâazione amministrativa, posti e valorizzati dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dallâart. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994, nonché dagli artt. 13 e 39 della L. n. 449 del 1997, dallâart. 20, comma 3, della L. n. 488 del 1999 e dallâart. 51 della L. n. 388 del 2000, deve ritenersi che lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace costituisca atto dâobbligo e non meramente discrezionale della P.A.
LâAgenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per lâassunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
Successivamente la medesima Agenzia delle Entrate iniceva una nuova procedura concorsuale, per lâassunzione di ulteriori 825 unità , di contenuto identico alla precedente, senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano superato le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova (tirocinio) per la mancanza di posti.
Gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone lâannullamento nella parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio teorico-pratico eccependo la violazione dellâart.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza, sviamento, nonché incongruità della motivazione, deducendo che lâAmministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio" costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato - con punteggio attestante lâ"idoneità " - le prime due prove della precedente procedura.
I giudici amministrativi, con la sentenza in esame, hanno dapprima accertato che la âseconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa e che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire.
Evidente, quindi, che, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità , efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dellâazione amministrativa. Già in precedenza il Tar lazio si era espresso in tal senso sostenendo che "lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida ⦠costituisce atto dâobbligo e non meramente discrezionale della PA" (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536) e che, quindi, lâavvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per lâaccesso al tirocinio.
Tra lâaltro, osservano i giudici, il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di laurea minimo e, pertanto, lâAmministrazione appare maggiormente garantita dallâutilizzazione della "graduatoria" degli "idonei" compilata nellâambito della prima procedura selettiva, connotando come "illogico" il comportamento dellâAmministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura selettivamente più rigorosa.
Alla luce delle susesposte considerazioni il ricorso è stato accolto.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 30 settembre 2009
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