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Titolo
ILLEGITTIMA INDIZIONE DI UN NUOVO BANDO IN LUOGO DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, Sez. II, sent. 15 settembre 2009 n. 8742
Testo
In base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, posti e valorizzati dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dall’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994, nonché dagli artt. 13 e 39 della L. n. 449 del 1997, dall’art. 20, comma 3, della L. n. 488 del 1999 e dall’art. 51 della L. n. 388 del 2000, deve ritenersi che lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace costituisca atto d’obbligo e non meramente discrezionale della P.A.
L’Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
Successivamente la medesima Agenzia delle Entrate iniceva una nuova procedura concorsuale, per l’assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente, senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano superato le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova (tirocinio) per la mancanza di posti.
Gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l’annullamento nella parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio teorico-pratico eccependo la violazione dell’art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché incongruità della motivazione, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio" costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato - con punteggio attestante l’"idoneità" - le prime due prove della precedente procedura.
I giudici amministrativi, con la sentenza in esame, hanno dapprima accertato che la “seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente conclusa e che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire.
Evidente, quindi, che, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell’azione amministrativa. Già in precedenza il Tar lazio si era espresso in tal senso sostenendo che "lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA" (TAR Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536) e che, quindi, l’avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l’accesso al tirocinio.
Tra l’altro, osservano i giudici, il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di laurea minimo e, pertanto, l’Amministrazione appare maggiormente garantita dall’utilizzazione della "graduatoria" degli "idonei" compilata nell’ambito della prima procedura selettiva, connotando come "illogico" il comportamento dell’Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura selettivamente più rigorosa.
Alla luce delle susesposte considerazioni il ricorso è stato accolto.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 30 settembre 2009
 
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