Indici della Rassegna
Titolo
LâARTICOLO 78 DEL T.U.E.L. E PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLâIMPARZIALITAâ AMMINISTRATIVA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Puglia, Lecce, Sez. I, sent. 18 luglio 2009, n. 1884
Testo
Lâobbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio opera indipendentemente dallâapplicazione della cosiddetta prova di resistenza, in quanto la semplice partecipazione alla seduta e alla discussione in posizione di non assoluta imparzialità può in astratto contribuire ad influenzare il voto degli altri componenti del consesso. Quindi, siffatto obbligo sussiste in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza siano portatori di interessi personali.
In particolare, esiste, nella specie, una correlazione immediata e diretta, atteso che lâimmobile di cui si discute è in posizione confinante con quello di proprietà del Presidente del Consiglio comunale, nonché considerato che la consorte di questâultimo era proprio intervenuta nel corso del procedimento per opporsi formalmente alla realizzazione dellâintervento de quo.
La soluzione accolta dal Tar Puglia- Lecce (Tar Puglia, Sezione I, sent. 18.07.2009 n. 1884).
La prima Sezione del Tar salentino, con la sentenza in epigrafe, reputa di poter accogliere il ricorso e per lâeffetto annullare lâimpugnata delibera del Consiglio comunale n. 8 del 1° febbraio 2008, nonché il provvedimento n. 245 del 7 agosto 2008 del Dirigente dellâArea Tecnica- Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio- del Comune di Manduria.
Per giurisprudenza pacifica, lâinvalidità della deliberazione con la quale un Comune ha approvato una variante ad un Piano di recupero di un edificio, nel caso in cui risulti che il Presidente del Consiglio Comunale â la cui consorte si era opposta nel corso del procedimento relativo al suddetto edificio- non si è astenuto dal partecipare alla discussione (lo stesso si era infatti limitato ad astenersi dal voto, senza peraltro allontanarsi) è da ricondurre alla violazione del principio di imparzialità amministrativa. Infatti, lâipotesi di conflitto alla quale si riferisce lâart. 78 del T.U.E.L. emerge anche quando il soggetto avente interesse immediato e diretto alla questione non abbia partecipato alla votazione, potendo la sola partecipazione alla preliminare discussione contribuire a determinare gli indirizzi manifestati poi attraverso la espressione dei singoli voti.
LA NORMATIVA
Lâart. 78 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267
âGli amministratori di cui allâart.77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lâ obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellâamministratore o di parenti o affini fino al quarto gradoâ.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. Nel caso di violazione dellâart. 78 del D.L.vo. 18 agosto 2000 n. 267, lâinvalidità della deliberazione dellâente deve essere ritenuta e valutata ex ante, cioè a prescindere dai vantaggi o svantaggi che lâamministratore incompatibile possa aver ricevuto ovvero dalla legittimità o illegittimità del procedimento in cui esso è stato presente, essendo lâastensione regola assoluta non sottoposta a tali condizioni (Cons, Stato, sez. V, 1° settembre 1997, n. 937);
. la ratio dellâobbligo di astensione dellâamministratore locale va ricondotta al principio costituzionale dellâimparzialità amministrativa;
. Ai fini della sussistenza del requisito della correlazione immediata e diretta, cui fa espressamente riferimento lâart. 78 del T.U.E.L., è da ritenere sufficiente che lâamministratore, o un suo parente o affine fino al quarto grado, sia proprietario di aree oggetto della disciplina urbanistica deliberata.
Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
mercoledì 30 settembre 2009
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