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Indici della Rassegna

Titolo
L’ARTICOLO 78 DEL T.U.E.L. E PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL’IMPARZIALITA’ AMMINISTRATIVA
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Puglia, Lecce, Sez. I, sent. 18 luglio 2009, n. 1884
Testo
L’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio opera indipendentemente dall’applicazione della cosiddetta prova di resistenza, in quanto la semplice partecipazione alla seduta e alla discussione in posizione di non assoluta imparzialità può in astratto contribuire ad influenzare il voto degli altri componenti del consesso. Quindi, siffatto obbligo sussiste in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza siano portatori di interessi personali.
In particolare, esiste, nella specie, una correlazione immediata e diretta, atteso che l’immobile di cui si discute è in posizione confinante con quello di proprietà del Presidente del Consiglio comunale, nonché considerato che la consorte di quest’ultimo era proprio intervenuta nel corso del procedimento per opporsi formalmente alla realizzazione dell’intervento de quo.

La soluzione accolta dal Tar Puglia- Lecce (Tar Puglia, Sezione I, sent. 18.07.2009 n. 1884).
La prima Sezione del Tar salentino, con la sentenza in epigrafe, reputa di poter accogliere il ricorso e per l’effetto annullare l’impugnata delibera del Consiglio comunale n. 8 del 1° febbraio 2008, nonché il provvedimento n. 245 del 7 agosto 2008 del Dirigente dell’Area Tecnica- Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio- del Comune di Manduria.
Per giurisprudenza pacifica, l’invalidità della deliberazione con la quale un Comune ha approvato una variante ad un Piano di recupero di un edificio, nel caso in cui risulti che il Presidente del Consiglio Comunale – la cui consorte si era opposta nel corso del procedimento relativo al suddetto edificio- non si è astenuto dal partecipare alla discussione (lo stesso si era infatti limitato ad astenersi dal voto, senza peraltro allontanarsi) è da ricondurre alla violazione del principio di imparzialità amministrativa. Infatti, l’ipotesi di conflitto alla quale si riferisce l’art. 78 del T.U.E.L. emerge anche quando il soggetto avente interesse immediato e diretto alla questione non abbia partecipato alla votazione, potendo la sola partecipazione alla preliminare discussione contribuire a determinare gli indirizzi manifestati poi attraverso la espressione dei singoli voti.
LA NORMATIVA
L’art. 78 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267
“Gli amministratori di cui all’art.77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’ obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.

Il contenuto della Sentenza in esame:
. Nel caso di violazione dell’art. 78 del D.L.vo. 18 agosto 2000 n. 267, l’invalidità della deliberazione dell’ente deve essere ritenuta e valutata ex ante, cioè a prescindere dai vantaggi o svantaggi che l’amministratore incompatibile possa aver ricevuto ovvero dalla legittimità o illegittimità del procedimento in cui esso è stato presente, essendo l’astensione regola assoluta non sottoposta a tali condizioni (Cons, Stato, sez. V, 1° settembre 1997, n. 937);
. la ratio dell’obbligo di astensione dell’amministratore locale va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità amministrativa;
. Ai fini della sussistenza del requisito della correlazione immediata e diretta, cui fa espressamente riferimento l’art. 78 del T.U.E.L., è da ritenere sufficiente che l’amministratore, o un suo parente o affine fino al quarto grado, sia proprietario di aree oggetto della disciplina urbanistica deliberata.
Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
mercoledì 30 settembre 2009
 
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