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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Toscana, Sez. II, Sent. 3 settembre 2009 n. 1414 Riferimenti Normativi: - Art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000
Testo
E’ illegittima un’ordinanza sindacale ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, si vieta l’uso della canna fumaria a servizio di una abitazione che non sia stata preceduta alla comunicazione dell’avvio del procedimento all’interessato ai sensi dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, nel caso in cui non risultino sussistere “particolari esigenze di celerità del procedimento” che avrebbero permesso di omettere il relativo adempimento (nella specie tali “particolari esigenze” non sono state ritenute sussistenti, atteso che il Sindaco aveva provveduto quasi un anno dopo la comunicazione dell’AUSL che lo aveva invitato a considerare la possibilità di adottare un’ordinanza in materia).
Il Collegio, inoltre, non rileva sussistenti i presupposti necessari per ritenere applicabile l’art. 54 citato, che, lungi dal riconoscere al Sindaco un generico potere di inibizione al fine di tutelare situazioni di contrasto tra privati in ordine ad immissioni considerate nocive, concede all’Autorità amministrativa la possibilità di adottare provvedimenti a tutela della salute “pubblica” in presenza di situazioni imprevedibili, straordinarie ed urgenti.
Nel caso di specie non sussistevano, infatti, situazioni di imprevedibilità e urgenza, in quanto la questione relativa alla immissione di fumo era stata già segnalata, e quindi conosciuta, da circa un anno e non risulta che nel frattempo il Comune si sia attivato in alcun modo; non sussistevano situazioni di straordinarietà, in quanto non è indicato dal Comune perché non erano possibili interventi alternativi idonei a risolvere ugualmente la problematica; non sussistevano ragioni a tutela della salute “pubblica”, in quanto le immissioni di fumo, semmai sussistenti effettivamente, andavano a nuocere esclusivamente un cittadino del Comune e non la generalità degli stessi o quantomeno una parte consistente e il provvedimento “extra ordinem” di cui all’art. 54 non può essere utilizzato per dirimere controversie di vicinato tra due cittadini in relazione a lamentate immissioni nocive.
Né può convenirsi con le difese del Comune resistente secondo cui la tutela della salute pubblica corrisponde a quella anche di un solo cittadino in quanto, come già più volte evidenziato da questo Tribunale, l’applicazione dell’art. 54 prevede la tutela di un interesse generale della cittadinanza e non di un interesse di un singolo cittadino nominativamente individuato, che può trovare specifica protezione con le azioni di ordine civilistico previste dall’ordinamento.
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Autore
a cura del Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 30 settembre 2009
 
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