Indici della Rassegna
Titolo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana, Sez. II, Sent. 3 settembre 2009 n. 1414
Riferimenti Normativi:
- Art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000
Testo
Eâ illegittima unâordinanza sindacale ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, si vieta lâuso della canna fumaria a servizio di una abitazione che non sia stata preceduta alla comunicazione dellâavvio del procedimento allâinteressato ai sensi dellâart. 7 L. n. 241 del 1990, nel caso in cui non risultino sussistere âparticolari esigenze di celerità del procedimentoâ che avrebbero permesso di omettere il relativo adempimento (nella specie tali âparticolari esigenzeâ non sono state ritenute sussistenti, atteso che il Sindaco aveva provveduto quasi un anno dopo la comunicazione dellâAUSL che lo aveva invitato a considerare la possibilità di adottare unâordinanza in materia).
Il Collegio, inoltre, non rileva sussistenti i presupposti necessari per ritenere applicabile lâart. 54 citato, che, lungi dal riconoscere al Sindaco un generico potere di inibizione al fine di tutelare situazioni di contrasto tra privati in ordine ad immissioni considerate nocive, concede allâAutorità amministrativa la possibilità di adottare provvedimenti a tutela della salute âpubblicaâ in presenza di situazioni imprevedibili, straordinarie ed urgenti.
Nel caso di specie non sussistevano, infatti, situazioni di imprevedibilità e urgenza, in quanto la questione relativa alla immissione di fumo era stata già segnalata, e quindi conosciuta, da circa un anno e non risulta che nel frattempo il Comune si sia attivato in alcun modo; non sussistevano situazioni di straordinarietà , in quanto non è indicato dal Comune perché non erano possibili interventi alternativi idonei a risolvere ugualmente la problematica; non sussistevano ragioni a tutela della salute âpubblicaâ, in quanto le immissioni di fumo, semmai sussistenti effettivamente, andavano a nuocere esclusivamente un cittadino del Comune e non la generalità degli stessi o quantomeno una parte consistente e il provvedimento âextra ordinemâ di cui allâart. 54 non può essere utilizzato per dirimere controversie di vicinato tra due cittadini in relazione a lamentate immissioni nocive.
Né può convenirsi con le difese del Comune resistente secondo cui la tutela della salute pubblica corrisponde a quella anche di un solo cittadino in quanto, come già più volte evidenziato da questo Tribunale, lâapplicazione dellâart. 54 prevede la tutela di un interesse generale della cittadinanza e non di un interesse di un singolo cittadino nominativamente individuato, che può trovare specifica protezione con le azioni di ordine civilistico previste dallâordinamento.
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Autore
a cura del Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 30 settembre 2009
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