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Indici della Rassegna

Titolo
CONOSCENZA DELL’ATTO, SUA IMPUGNATIVA E INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 15 settembre 2009 n. 5503
Testo
Richiamando precedenti interventi adesivi alla tesi qui sostenuta, la Sezione ha confermato i diversi termini di decorrenza per la impugnativa degli atti conclusivi del procedimento.
Per i soggetti espressamente contemplati dall'atto l'effettiva conoscenza si perfeziona con la comunicazione della sua assunzione o con la notificazione individuale escludendosi che la pubblicazione all’albo pretorio dell’ente possa produrre alcun effetto ai fini della decorrenza del termine. E’ ricevibile il ricorso notificato oltre la scadenza del termine se il computo sia stato riferito all' ultimo giorno di affissione: infatti ogni qual volta sia necessaria la notifica individuale - e, quindi, nelle ipotesi di comunicazione di esclusione e di aggiudicazione dalle gare - va applicata e legittimamente richiamata la disciplina generale della piena conoscenza.
Il termine per impugnare decorre dall’avvenuta notifica o comunicazione diretta dell'atto all'interessato.
La pubblicazione all’albo pretorio è una forma di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte di soggetti non direttamente contemplati dall'atto (C.d.S., V, n. 6331 del 2003)."
Richiamando poi i principi posti a fondamento e garanzia della par condicio partecipationis si è statuito, per quanto potesse occorrere, che l’irregolare o incompleta presentazione della documentazione richiesta è legittimo motivo di esclusione dalla procedura di gara.
Erra l’amministrazione che, avvedutasi dell’incompletezza documentale, faccia richiesta di integrazione. La facoltà di perfezionamento è ammissibile solo ove gli elementi in questione non partecipino del requisito dell’essenzialità o per i quali un precetto del bando di gara non precluda la presentazione oltre un certo termine a pena di esclusione.
Il ricordato esercizio del c.d. potere di soccorso della stazione appaltante nei confronti dei partecipanti improvvidi o poco ossequiosi al dettato della lex specialis, secondo un certo orientamento, non è riconosciuto in capo se si tende ad integrare documenti di valenza essenziale e che in base alle chiare previsioni del bando o della lettera di invito avrebbero dovuto essere prodotte a pena di esclusione. Né il precetto di divieto di integrazioni postume ha margini di discrezionalità (tali da rendere ammissibile la richiesta di integrazione intesa come riflesso della responsabilità dell'amministrazione) potendo altrimenti assurgere ad immotivata rimessione in termini ed ingiustificato meccanismo finalizzato a consentire una indiscriminata e più ampia partecipazione alle gare approvando un rapporto di superflua intesa e cooperazione fra l'amministrazione e le imprese interessate che va a minare i limiti imposti dall'antagonista principio di formalità vigente in materia di procedimenti concorsuali.
Aggiungasi che il sistema di realizzazione di opere pubbliche costituito dalla finanza di progetto impone la valutazione della vantaggiosità dell'offerta sulla scorta del prospettato dal piano economico-finanziario.
A tali valutazioni si può pervenire solo previa valutazione dell’effettiva e concreta redditività dell'operazione “a fronte di prezzi che si collochino al di sopra di medie di mercato e siano quindi in grado di negativamente influenzare le entrate previste dal piano”.
Essendo rimessa alla stima dell'amministrazione la vantaggiosità della proposta il piano deve essere "asseverato da un istituto di credito” secondo modalità predefinite e da acquisire nell’immediatezza per la corretta valutazione del progetto perché “pur integrando e giammai sostituendo le valutazioni dell’amministrazione l’asseverazione costituisce l’utile presupposto per un primo esame del progetto”.
Corretta la posizione dell’amministrazione, quindi, che non consente l’integrazione postuma.
Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
mercoledì 30 settembre 2009
 
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