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Indici della Rassegna

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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
DECADENZA DEI VINCOLI, LORO REITERAZIONE E VALUTAZIONE DEI TERRENI AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 settembre 2009 n. 5521
- Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 15 settembre 2009 n. 5523

Se i terreni espropriati od irreversibilemnete trasformati sono destinati a "strada" e, quindi, non hanno vocazione edificatoria secondo il vigente P.R.G., è certa l’insussistenza dei requisiti per l’applicabilità dell’art. 5-bis d.l. nr. 333 del 1992.
Seppur il vincolo espropriativo connesso alla destinazione suindicata sia scaduto per decorrenza del termine quinquennale di durata, la detta scadenza produce l’effetto di rendere il suolo non specificamente pianificato. Ma non si può pervenire a sostenere che l’inedificabilità temporanea ad esso connessa possa essere superabile attraverso una qualificazione della vocazione del suolo che tenga conto delle sue caratteristiche oggettive. Il riferito regime delle aree non pianificate (già previsto dall’art. 4, ultimo comma, della legge n.10 del 1977, trasfuso nel testo unico sull’edilizia), ancorché prospettato dal legislatore come transitorio, è certamente tale da escludere una destinazione edificatoria, circostanza della quale non può non tenersi conto nello stimare il valore di mercato di un suolo che a tale regime risulti soggetto.
Parimenti priva di rilievo l’ipotesi che possa tenersi conto, ai fini dell’individuazione del "regime" dell’area, del contesto urbanistico circostante caratterizzato da diffuse e consistenti edificazioni. Il valore di mercato va riferito, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, alla data dell’occupazione e non v’è spazio per una possibile "riqualificazione" della destinazione del suolo. Ne consegue che il valore dell’area occupata va determinato escludendo il carattere edificatorio dell’area e secondo il criterio di cui all’art. 16 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865, ossia tenendo conto dei valori agricoli medi della Regione.
Secondo uniforme orientamente mai posto in dubbio l’amministrazione è tenuta ad un puntuale onere motivazionale a sostegno della scelta di confermare il vincolo scaduto essendo inidoneo il mero richiamo ai criteri ispiratori del P.R.G richiedendosi “un "surplus" di istruttoria e una motivazione adeguata a dare atto della fondatezza delle scelte urbanistiche, escludendone il carattere vessatorio”
E’ da rigettarsi la pretesa risarcitoria se correlata all’annullamento degli atti impugnati atteso che la rinnovazione delle determinazioni pianificatorie dell’Amministrazione fa rivivere le "chances" della società proprietaria ad ottenere una nuova destinazione. A ciò va correlata la circostanza che non vi è prova che il suolo avrebbe dovuto necessariamente avere "ab initio" destinazione edificatoria.
I vizi per cui è giudizio e posti a fondamento dell’accolto annullamento del provvedimento gravato non precludere in assoluto una reiterazione della destinazione censurata non si hanno elementi per poter accedere all’accertamento del dedotto pregiudizio derivante dall’illegittima destinazione impressa all’area "medio tempore".

PATTO DI STABILITÀ: ELEMENTI
Riferimenti Normativi:
- - L. 557/2007
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, sez. regionale controllo, parere n. 153/2009

Tutte le spese del personale comprese quelle per i soggetti che a vario titolo sono utilizzati dagli Enti Locali rientrano nelle spese del personale e tra tali spese rientrano anche quelle per il servizio di vigilanza davanti alle scuole.
Così si è espressa la Corte dei Conti per il Veneto, la quale dà un’interpretazione molto ampia dell’art. 76 D. L. 112/2008, facendone rientrare anche le spese sostenute per quell’attività lavorative occasionali rese nell’ambito dell’attività sociale o solidale.
Questa tesi interpretativa riprende un precedente parere dell’Agenzia delle Entrate la quale fa rientrare le prestazioni lavorative sopra indicate, sotto l’aspetto reddituale, tra i redditi da lavoro dipendente.
Pertanto, conclude il la Corte dei Conti, quello che rileva è l’attività lavorativa a favore del Comune il cui costo rientra tra le spese connesse direttamente all’utilizzo di attività lavorative.

BUONI lAVORO: PRESUPPOSTI

Riferimenti Normativi
- - L. 33/2009

Gli Enti Locali non possono utilizzare buoni lavoro per far svolgere attività lavorative connesse con le proprie funzioni istituzionali.
Pur se la L. 33/2009, prevede la possibilità di attivare il lavoro accessorio per particolari esigenze, quali lo svolgimento di manifestazioni, i comuni non possono impiegare agenti di polizia municipale di altri comuni usufruendo dei buoni lavoro.
I servizi di vigilanza e sicurezza nelle varie manifestazioni rientrando nei compiti istituzionali di ciascun Comune, non possono essere oggetto di buoni lavoro.
Il lavoro accessorio in quanto tale è occasionale e pertanto non può essere utilizzato per l’espletamento dell’attività normale, istituzionale e continuativa dell’ Ente.
A tale scopo l’Amministrazione Locale deve avvalersi esclusivamente di propri dipendente assunti con contratto di lavoro subordinato, l’unico che garantisce quel rapporto di immedesimazione organica tra il soggetto e l’Ente.
La necessità della subordinazione esclude in radice lo schema del lavoro accessorio per l’espletamento di servizi rientranti nella competenza dell’agente di polizia municipale o di qualsiasi altro dipendente pubblico.
Autore
Data
mercoledì 30 settembre 2009
 
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