Indici della Rassegna
Titolo
CONVENZIONE URBANISTICA DI LOTTIZZAZIONE
NATURA GIURIDICA E ASPETTI PROCESSUALI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti normativi:
- Art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241
Riferimenti giurisprudenziali:
- Tar Toscana, sez. I, Sent. 16 settembre 2009 n. 1446
Testo
Tra il Comune e la ditta lottizzante veniva stipulata una convenzione urbanistica con cui la seconda si assumeva lâobbligo di provvedere, entro il termine di dieci anni, alla realizzazione, a sue spese, delle opere di urbanizzazione primaria inerenti alla lottizzazione (strada interna ai lotti da destinare in perpetuo al pubblico transito).
A fronte dellâinerzia, il comune dapprima notificava ordinanza di diffida ad adempiere, successivamente adiva il tribunale amministrativo al fine di vedere, in via cautelare, adottato provvedimento giudiziario di autorizzazione allâimmediato ingresso alle proprietà della ditta resistente ai fini della coattiva realizzazione della strada in oggetto, nel merito ed in via definitiva, statuito il proprio diritto alla realizzazione e cessione dellâopera di urbanizzazione da parte della ditta lottizzante.
Riconosciuto il fumus boni juris che assisteva il ricorso, ed il pericolum in mora connesso alla perdurante situazione di inerzia, il giudice amministrativo concedeva la richiesta misura interlocutoria. Nel merito, ritenuta fondata la pretesa dellâente pubblico, definitivamente autorizzava il comune ricorrente ad accedere alla proprietà privata ai fini della coattiva realizzazione dellâopera di urbanizzazione, condannando la ditta lottizzante alla refusione delle necessitate spese.
In adesione a precedenti e consolidati pronunciamenti giurisprudenziali, il tribunale amministrativo definisce le convenzioni di urbanizzazione âstrumenti di attuazione del piano regolatore generale aventi carattere negozialeâ. Presupponendo la ricerca da parte della p.a. del consenso del privato su un certo assetto di interessi, le dette convenzioni si delineano quali accordi sostitutivi di provvedimento, pertanto sottostanti alla disciplina di cui allâarticolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Ne deriva, sul piano processuale la competenza del giudice amministrativo a conoscere delle controversie relative allâesecuzione degli obblighi contrattualmente assunti; sul piano sostanziale, lâapplicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili.
Trattasi, nella fattispecie, di giurisdizione amministrativa esclusiva individuata non già per materia, e quindi con riferimento ai provvedimenti ed agli atti delle pubbliche amministrazioni attinenti allâurbanistica ed allâedilizia ( ex art. 34 del D.lgs 80/1998), ma bensì in virtù della tipologia di atto che è fonte del rapporto giuridico, e cioè dellâaccordo sostitutivo di provvedimento ( art.11, comma 5 della L. 241/1990). Il potere cognitivo del giudice amministrativo risulta pertanto più ampio, potendo conoscere non solo dellâeventuale illegittimità di atti e provvedimenti dellâamministrazione pubblica portati alla cognizione del giudice dal privato che li ritiene lesivi, ma anche, dellâinadempienza del privato dedotta in giudizio dalla parte pubblica che ha interesse al rispetto dellâaccordo di lottizzazione.
Sul piano sostanziale, lâapplicazione della disciplina codicistica in materia di obbligazioni e contratti, consente allâamministrazione di esperire lâordinaria azione di adempimento prevista dallâart. 1453 c.c., anche ai fini dellâesecuzione in forma specifica ex articolo 2931 c.c., quale rimedio volto al ottenere la medesima prestazione dedotta nellâaccordo sostitutivo.
Autore
dellâAvv. Francesca Manili
Data
giovedì 15 ottobre 2009
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