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Indici della Rassegna

Titolo
CONVENZIONE URBANISTICA DI LOTTIZZAZIONE NATURA GIURIDICA E ASPETTI PROCESSUALI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti normativi: - Art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 Riferimenti giurisprudenziali: - Tar Toscana, sez. I, Sent. 16 settembre 2009 n. 1446
Testo
Tra il Comune e la ditta lottizzante veniva stipulata una convenzione urbanistica con cui la seconda si assumeva l’obbligo di provvedere, entro il termine di dieci anni, alla realizzazione, a sue spese, delle opere di urbanizzazione primaria inerenti alla lottizzazione (strada interna ai lotti da destinare in perpetuo al pubblico transito).
A fronte dell’inerzia, il comune dapprima notificava ordinanza di diffida ad adempiere, successivamente adiva il tribunale amministrativo al fine di vedere, in via cautelare, adottato provvedimento giudiziario di autorizzazione all’immediato ingresso alle proprietà della ditta resistente ai fini della coattiva realizzazione della strada in oggetto, nel merito ed in via definitiva, statuito il proprio diritto alla realizzazione e cessione dell’opera di urbanizzazione da parte della ditta lottizzante.
Riconosciuto il fumus boni juris che assisteva il ricorso, ed il pericolum in mora connesso alla perdurante situazione di inerzia, il giudice amministrativo concedeva la richiesta misura interlocutoria. Nel merito, ritenuta fondata la pretesa dell’ente pubblico, definitivamente autorizzava il comune ricorrente ad accedere alla proprietà privata ai fini della coattiva realizzazione dell’opera di urbanizzazione, condannando la ditta lottizzante alla refusione delle necessitate spese.
In adesione a precedenti e consolidati pronunciamenti giurisprudenziali, il tribunale amministrativo definisce le convenzioni di urbanizzazione “strumenti di attuazione del piano regolatore generale aventi carattere negoziale”. Presupponendo la ricerca da parte della p.a. del consenso del privato su un certo assetto di interessi, le dette convenzioni si delineano quali accordi sostitutivi di provvedimento, pertanto sottostanti alla disciplina di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Ne deriva, sul piano processuale la competenza del giudice amministrativo a conoscere delle controversie relative all’esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti; sul piano sostanziale, l’applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili.
Trattasi, nella fattispecie, di giurisdizione amministrativa esclusiva individuata non già per materia, e quindi con riferimento ai provvedimenti ed agli atti delle pubbliche amministrazioni attinenti all’urbanistica ed all’edilizia ( ex art. 34 del D.lgs 80/1998), ma bensì in virtù della tipologia di atto che è fonte del rapporto giuridico, e cioè dell’accordo sostitutivo di provvedimento ( art.11, comma 5 della L. 241/1990). Il potere cognitivo del giudice amministrativo risulta pertanto più ampio, potendo conoscere non solo dell’eventuale illegittimità di atti e provvedimenti dell’amministrazione pubblica portati alla cognizione del giudice dal privato che li ritiene lesivi, ma anche, dell’inadempienza del privato dedotta in giudizio dalla parte pubblica che ha interesse al rispetto dell’accordo di lottizzazione.
Sul piano sostanziale, l’applicazione della disciplina codicistica in materia di obbligazioni e contratti, consente all’amministrazione di esperire l’ordinaria azione di adempimento prevista dall’art. 1453 c.c., anche ai fini dell’esecuzione in forma specifica ex articolo 2931 c.c., quale rimedio volto al ottenere la medesima prestazione dedotta nell’accordo sostitutivo.

Autore
dell’Avv. Francesca Manili
Data
giovedì 15 ottobre 2009
 
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