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Indici della Rassegna

Titolo
BENE DEMANIALE E SCELTA DEL CONCESSIONARIO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 25 settembre 2009 n. 5765 Riferimenti Normativi: - Art. 37 del Codice della Navigazione
Testo
L’art. 37 del codice della navigazione garantisce il in favore del titolare della concessione demaniale marittima e quindi la possibilità del rinnovo dell’atto amministrativo.
Il giudicante è stato chiamato a valutare e determinare se il detto diritto possa sempre consentire la priorità del concessionario, rispetto agli altri eventuali concorrenti che abbiano presentato tempestivamente istanza di pari valenza relativamente allo stesso bene demaniale e per la medesima supeficie.
Orientamento conforme e mai posto in dubbio è che il diritto non possa essere tale da “elidere ogni confronto concorrenziale” tra i candidati in concorrenza e lo stesso giudicante [con propria precedente ma recente decisione (2555/2009) in piena aderenza con la Corte di giustizia e nel pieno rispetto del Trattato CE] ha confermato la necessità dell’adozione di “procedure comparative ad evidenza pubblica ogni volta debbano essere affidate commesse o beni pubblici di rilevante interesse economico”.
Tale necessità non può quindi essere di stretta rilevanza e spettanza esclusivamente per il settore degli appalti pubblici, ove le discipline di settore “hanno reso cogente il principio della selezione del contraente a mezzo di gara, elevandolo a criterio inderogabile funzionale ad assicurare una sana competizione tra imprese ed a scongiurare il rischio della compartimentazione dei mercati nazionali di riferimento”.
Le pubbliche Amministrazioni sono tenute sempre all’esperimento di procedure ad evidenza pubblica ogni qual volta debba procedersi alla scelta del soggetto contraente e da detto principio, anche di carattere costituzionale, non può ritenersi estranea la materia delle concessioni di beni pubblici ed in particolare delle concessioni demaniali marittime, ancorchè risulti codificato nell’ambito delle stesse il cd in favore del precedente concessionario, in occasione della rinnovazione del rapporto concessorio.
La Sezione ha infatti affermato sistematicamente che seppur sia stato legislativamente riconosciuto un diritto di insistenza lo stesso non può porsi in contrasto con l’obbligo di seguire la procedura comparativa per l’individuazione del concessionario, dovendo assicurare la scelta del soggetto che abbia offerto garanzie di migliore utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse.
La disposizione dell’art. 37 del cod. nav. Va a garantire sia idonea pubblicità della scadenza delle concessioni in termine e della necessità del loro rinnovo subordinando la scelta alla miglior offerta presentata in sede concorrenziale. Ciò sta a significare che va posto in disparte il a fronte della garanzia del procedimento del confronto in contraddittorio, di talchè il meccanismo preferenziale di scelta del già concessionario è subordinato alla verifica della parità delle restanti condizioni offerte.
Detto iter va a dar certezza anche delle analisi e verifica del confronto tale da rendere effettiva la comparazione delle istanze dando conto delle ragioni ultime della opzione operata in favore del concessionario prescelto, in applicazione del criterio-guida della più proficua utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse.
Illegittimo l’operato di quell’ente che non è pervenuto alla comparazione delle istanze in competizione ed ha omesso di dar conto in motivazione degli esiti di tale confronto, applicando acriticamente il diritto di insistenza in favore dell’ex-concessionario.
Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
giovedì 15 ottobre 2009
 
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