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Titolo
APPALTO DI SERVIZI: DIVIETO DI COMMISTIONE TRA LE CARATTERISTICHE OGGETTIVE DELLâOFFERTA E I REQUISITI SOGGETTIVI DELLâIMPRESA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 ottobre 2009 n. 6002
Testo
La vicenda sottoposta allâesame del Collegio investe la questione dellâapplicabilità , agli appalti di servizi, del divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta ("criteri di selezione dellâofferta") e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente ("criteri di selezione dellâofferente").
Sul punto deve registrarsi un recente orientamento di questo Consiglio volto a mitigare la rigorosa interpretazione seguita in passato.
Già la Quarta Sezione, nella decisione del 25 novembre 2008, n. 5808, ha ritenuto che il divieto in discorso conosca unâapplicazione attenuata nel settore dei servizi laddove "lâofferta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dellâoperatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione dâimpresa".
Dalla considerazione dellâesperienza maturata da una concorrente possono quindi trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni e dellâaffidabilità dellâimpresa, qualora tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dellâofferta.
Detto orientamento è stato successivamente ribadito in maniera più incisiva dalla V Sezione con la decisione 12 giugno 2009 n. 3716, relativa a una gara per lâaffidamento di servizi di pulizia e sanificazione.
Calando i principi affermati dalle surrichiamate pronunce al caso oggetto del ricorso, osservano i giudici che il capitolato speciale - predisposto dalla Asl relativamente ad una procedura per lâaffidamento del servizio triennale di ossigenoterapia domiciliare - prevedeva lâassegnazione del punteggio massimo di 3 punti sia per lâ"assicurazione di qualità e lâeventuale certificazione", sia per le "referenze per servizi analoghi espletati", ossia un massimo di 6 punti sui 40 attribuibili per il merito tecnico ("qualità ").
Eâ stato, pertanto, ritenuto che la pregressa esperienza delle imprese concorrenti, suscettibile di esser valutata in base ai due richiamati criteri, non abbia inciso in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo (100) stabilito per gli altri profili dellâofferta.
Non si ravvisa dunque la denunciata illegittimità della normativa di gara per violazione dei principi di concorrenzialità e di pari trattamento tra i partecipanti.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 15 ottobre 2009
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