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Indici della Rassegna

Titolo
VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2009 n.
Testo
L’anomalia dell’offerta impone una fase di contraddittorio con l’impresa. In base a tale parametro non v’è dubbio che una esclusione dalla gara sulla sola base dell’anomalia dell’offerta non sottoposta a verifica in alcun modo e senza che il concorrente abbia modo di presentare le proprie giustificazioni si porrebbe in evidente contrasto con il principio del contraddittorio.
Il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce visione paradigmatica di un potere tecnico- discrezionale dell’amministrazione di per se insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto.
In particolare, l’aggiudicazione alla società dell’appalto del servizio di trasporto per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 con determinazione da parte del competente dirigente del Comune di Pagani è in evidente contrasto col principio proprio del diritto comunitario e ora definitivamente acquisito dall’ordinamento nazionale secondo il quale l’anomalia dell’offerta impone una fase di contraddittorio con l’impresa.
La soluzione accolta dal Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 18.09.2009).
La quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, reputa di poter accogliere l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso proposto in primo grado dalla società Angelino.

LA NORMATIVA
Art. 88 del d. lgs. N. 163/2006, nel disciplinare il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, nel rispetto delle Direttive CE 2004/18 e 2004/17, ha introdotto rispetto al passato alcune innovazioni attinenti al procedimento di verifica in contraddittorio, avendo previsto che ad una prima fase scritta, se del caso da integrare con un ulteriore richiesta di chiarimenti per iscritto, possa seguire una seconda fase, eventuale, orale, con audizione dell’interessato.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. Il Giudice di primo grado, deve limitarsi al sindacato di legittimità, non potendo questi sindacare l’offerta sotto il profilo della mancata allegazione dell’analisi dei costi, rappresentando tale interferenza, l’esito di una non consentita valutazione di merito;
. Analizzando i costi evidenziati, la misura degli ammortamenti, l’incidenza delle spese generali, il costo degli accompagnatori il TAR Campania ha inconsapevolmente sostituito le proprie valutazioni a quelle dell’organo a ciò deputato;
. il libero convincimento dei seggi di gara (organo preposto alla valutazione di convenienza) deve essere raggiunto in ordine alla validità economica delle proposte contrattuali, a nulla rilevando le valutazioni del giudice;
. il giudizio in ordine al difetto di adeguata giustificazione dell’anomalia dell’offerta rappresenta esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato giurisdizionale.
Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
giovedì 15 ottobre 2009
 
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