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Indici della Rassegna

Titolo
DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER ASSENZE INGIUSTIFICATE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Toscana, Sez. II, sent. 8 ottobre 2009 n. 1510
Testo
Con apposita delibera il Consiglio Comunale di un Comune ha dichiarato la decadenza dalla carica di un Consigliere per “assenza ingiustificata a 5 sedute del Consiglio comunale.”.
Avverso tale delibera l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l’annullamento eccependo la violazione della legge n. 241/1990, art. 3, dello Statuto del Comune nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione.
Ad avviso del ricorrente non si configuravano i presupposti della decadenza dalla carica per “assenze ingiustificate”, in quanto il ricorrente (libero professionista, ingegnere) unitamente al proprio gruppo politico aveva già in precedenza rappresentato al Sindaco la difficoltà a partecipare alle sedute consiliari convocate alle prime ore del mattino trattandosi di orario che interferiva con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa.
Con la sentenza in epigrafe i giudici hanno rilevato che lo Statuto del Comune di appartenenza del consigliere ricorrente prevede la decadenza dei consiglieri comunali assenti senza giustificato motivo da 5 sedute consiliari consecutive ma dalla delibera di decadenza risultava evidente che era stata omessa qualsiasi valutazione della nota trasmessa dal ricorrente al Sindaco in esito all’avviso di avvio del procedimento di decadenza. In tale nota, infatti, l’interessato rappresentava che le sedute in cui era stata registrata la sua assenza erano state tutte convocate nelle prime ore del mattino, risultando in tal guisa "incompatibili" con l’esercizio della propria attività di ingegnere.
La opportunità di fissare le sedute del consiglio comunale in orario più compatibile, di regola, con gli impegni lavorativi dei consiglieri era stata, tra l’altro, già rappresentata dal capogruppo di minoranza.
Tra l’altro, secondo quanto emerge dal verbale della discussione sulla proposta decadenza del ricorrente, il Sindaco ha precisato che "gli orari vengono concordati con il gruppo di maggioranza", mentre il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale attribuisce alla Conferenza dei Capigruppo la competenza in materia di calendario delle sedute consiliari.
Pertanto illegittimamente il consiglio comunale non solo non si è pronunciato sulla nota di giustificazioni trasmessa dal ricorrente, ma sopratutto erroneamente non ha ritenuto giustificate le assenze del medesimo per il sovrapporsi di coincidenti esigenze professionali, sulle quali non ha chiesto ulteriori precisazioni, nonostante che il capogruppo di minoranza avesse già chiesto tempo addietro la "rotazione d’orario".
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 ottobre 2009
 
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