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Indici della Rassegna

Titolo
RIMBORSO SPESE LEGALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Lazio, Sent. 13 luglio 2009, n. 1356 Riferimenti normativi: - D.P.R.268/1987
Testo
L’art. 67 D.P.R. 268/1987, come riprodotto nell’art. 28 C. C. N. L. 14 settembre 2000, espressamente riconosce a carico dell’Ente “ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento a carico del proprio dipendente facendo assistere il lavoratore da un legale di comune gradimento”.
L’applicazione di tale beneficio, sempre secondo il citato articolo, è subordinata al verificarsi di alcune condizioni fondamentali: la condotta censurata deve riferirsi a “fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio”, non deve sussistere alcun conflitto di interessi, avendo il dipendente agito nell’esclusivo interesse dell’amministrazione ed il successivo procedimento giurisdizionale instaurato si sia concluso con una sentenza che escluda la responsabilità del lavoratore.
L’esistenza di tali presupposti è condizione indispensabile per l’applicazione delle disposizioni di favore cui alla citata normativa.

Il riconoscimento di tali elementi è stato oggetto di una lunga evoluzione giurisprudenziale all’interno della quale si colloca la sentenza emarginata, la quale è sicuramente innovativa per l’ampia interpretazione data all’art. 67 per quanto riguarda il conflitto d’interessi.
I giudici contabili ritengono infatti che l’Amministrazione potrà assumere a proprio carico ogni difesa facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, non solo quando il conflitto di interessi sia inesistente dal momento dell’apertura del procedimento, ma anche quando tale carenza emergesse successivamente, ovvero all’esito del procedimento scattando da tale momento l’applicazione della normativa non ostando, in tal senso, la preventiva nomina di un difensore.
L’emissione di un provvedimento che accerti l’inesistenza della responsabilità del dipendente è di per se idoneo a garantire al lavoratore il rimborso delle spese legali sostenute, pur in assenza di un preventivo assenso della pubblica amministrazione nella scelta del difensore, una volta accertata la presenza di tutti gli altri necessari presupposti per procedere al rimborso.
La possibilità dell’ottenimento del rimborso, secondo i giudici contabili, risulterebbe altresì confermata dalla mancanza all’interno dell’art. 67 D. P. R. 13 maggio 1987 di un espresso divieto di una successiva rifusione.
E’ pertanto legittima qualsiasi deliberazione dell’organo politico di un Ente Locale, che, una volta accertati gli elementi espressamente previsti dalla norma ha determinato di procedere ai necessari rimborsi escludendo qualsiasi responsabilità patrimoniale in capo agli amministratori che hanno adottato il provvedimento medesimo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 15 ottobre 2009
 
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