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Abstract
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Testo
IMPUGNATIVA DI ATTI REGOLAMENTARI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 7 ottobre 2009 n. 6165
Premesso che il termine di 60 giorni per impugnare gli atti amministrativi ha carattere di perentorietà, e che la decorrenza del tempo per detto adempimento va computata dalla scadenza del termine della pubblicazione degli atti che sono sottoposti, in base a disposizioni di legge o di regolamento, a tale incombente non sempre è irricevibile il ricorso se l’impugnativa del regolamento sia successiva alla scadenza del sopraindicato termine.
La natura regolamentare dell’atto impugnato, per la chiarezza della disposizione contestata, impone l’immediatezza del gravame solo se la disposizione è immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione di tutti i soggetti.
Si deve escludere a tal fine la necessità dell’intermediazione di un atto applicativo, dovendo ritenersi - in base a consolidato orientamento giurisprudenziale - non ammissibile l'impugnazione dell'atto solo a far data dell'adozione di un atto esecutivo (attuativo) essendo invece onere della parte interessata gravare, nell'ordinario termine di decadenza, la disposizione regolamentare.
Nello specifico è pacifico che il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale essendo immediatamente lesivi e dovendo considerarsi autonoma l’impugnazione dei successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi
Regola generale è che gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
E’ di contro ammessa l’ impugnazione unitamente all’atto applicativo (ipotesi di atti pianificatori diretti a regolare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici o edilizi) quando in dettaglio vadano a disciplinare l’attività edificatoria con strumenti (come le N.T.A.) che per la loro natura regolamentare sono suscettibili di ripetute applicazioni plurime ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo
Le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie dell’area per l’effetto conformativo dello ius aedificandi che le caratterizza, devono - quindi - essere impugnate nel termine decadenziale che decorre dalla loro pubblicazione.

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE COMUNITA’ MONTANE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez.V, sent. 18 settembre 2009 n. 5592
L’articolo 27, comma 2, ultimo periodo, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. (ai sensi del quale: "I rappresentanti dei comuni della Comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze"), ha abrogato tutte le disposizioni delle leggi regionali che individuavano un sistema di voto diverso da quello limitato, senza tuttavia modificare la restante disciplina per la quale non si determinasse una concreta incompatibilità con l’ambito di innovazione previsto dalla normativa statale. Deve pertanto ritenersi tuttora vigente, dopo l’entrata in vigore della citata disposizione, l’art. 6 della legge della Regione Campania 15 aprile 1998, n. 6 che prevede, per i Comuni che abbiano titolo a nominare cinque rappresentati nel Consiglio generale della Comunità montana, la presenza di due componenti della minoranza.
La previsione di un voto limitato contenuta nell’art. 27, comma 2, ultimo periodo, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) non confligge con i parametri di costituzionalità, atteso che resta comunque salvaguardata la elezione dei rappresentanti di minoranza dovendo, semmai, ritenersi riservato alla discrezionalità politica delle legislatore valutare se questo esito sia opportuno o non risulti, invece, preferibile un sistema elettorale più trasparente che rispetti l’effettiva rappresentanza democratica dell’ente locale, anche con riferimento alle componenti di minoranza.
DELIBERE DI AUMNENTO DELLA TARSU
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. 1 ottobre 2009 n. 1550
Nei confronti di una deliberazione con cui vengono determinate (o rideterminate) le tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicabile la disciplina prevista dall’art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993 secondo cui l’Amministrazione, quando (ri)determina le tariffe, deve dar conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonché dei "dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima di copertura del costo": tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni. E' pertanto illegittima una delibera con la quale si provvede a rideterminare la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui, in violazione della citata norma di legge e con eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, dalla delibera stessa non risulti ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all’aumento della tariffa.
Autore
Data
giovedì 15 ottobre 2009
 
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