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Indici della Rassegna

Titolo
REQUISITO DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, sent. 26 ottobre 2009 n. 628
Testo
La ditta ricorrente veniva sanzionata da una Provincia per aver reso “false dichiarazioni” in sede di presentazione di domande di partecipazione a delle gare, mediante: a) l’esclusione dalle stesse, b) l’interdizione per mesi dodici, c) l’escussione delle cauzioni, d) una segnalazione all’Autorità (art. 4 . comma 7°, L. n. 109/1994).
IL documento unico di regolarità contributiva (durc) del 2006, riferito agli anni 2004 e 2005, infatti, in sede di verifica richiesta all’Inail, avrebbe rilevato un debito di €409,69=, del tutto sconosciuto alla società, che, venuta a conoscenza, lo ha subito estinto.
La ricorrente invoca il criterio della imputabilità soggettiva, facendo presente la sua buona fede, ignorando una siffatta minima pendenza, che l’Inail non le avrebbe mai contestato.
Le conclusioni sono per l’annullamento del provvedimento ed il risarcimento del danno d’immagine, per effetto dell’annunciata segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
I Giudici, con la sentenza in esame, hanno ritenuto che allorquando l’Amministrazione si avvede che si tratti di debito previdenziale modesto, in cui il dichiarante è risultato moroso anche per la mancanza di una tempestiva richiesta di pagamento da parte dell’Inail, non può non verificare la “colpevolezza soggettiva”, accertando la sussistenza di un errore di fatto (Tar Lazio, II, n. 2341/6.3.2009), ovvero prendendo atto della “violazione lieve” (C.S., VI, n. 6101/9.12.2008).
Una volta che l’Ente è venuto nella convinzione che, ferme le esclusioni disposte, non sussistono i presupposti per l’incameramento delle cauzioni provvisorie, non ha senso logico comminare l’interdizione per mesi dodici alla ditta, una sanzione che chiaramente l’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, riproduttivo dell’art. 10-1quater, prevede separatamente ed in forma aggiuntiva rispetto all’esclusione dalla gara, all’escussione della cauzione ed alla segnalazione all’Autorità, rappresentando una quarta penalità.
Per quel che concerne la segnalazione all’Autorità, essa verrebbe fatta per mera formalità, ritenendola un obbligo di tipo notiziale, senza alcuna funzione propulsiva; in questo modo, però, si accentua il suo valore negativo, con una sicura interferenza sull’immagine della società, poichè non è affatto esatto che la semplice segnalazione all’Autorità di Vigilanza non abbia alcuna efficacia lesiva, né, invero, rappresenta un adempimento sempre obbligatorio.
Certamente non lo è nel caso specifico, perché non ha alcuna funzione sostanziale, non richiedendosi l’annotazione nel casellario informatico, né vi è alcuna doverosità a farla, perché essa ha due presupposti primari: l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione, che è venuto meno.
Atteso che la segnalazione ha di per sé un pubblico valore negativo, ogni società che abbia errato in buona fede, per un’oggettiva diversa percezione della realtà, cui sia seguita, come nella fattispecie, una tempestiva sanatoria, ha diritto a conservare la integrità della propria immagine ed a non vedere fatta alcuna segnalazione, che è sempre inserita in un meccanismo sanzionatorio progressivo.
La richiesta risarcitoria, considerata la tempestiva tutela cautelare concessa, che ha bloccato ogni effetto ulteriore del provvedimento, di cui ha dato assicurazione la stessa difesa dell’Amministrazione (memoria depositata in data 29.7.2009, pp. 7/8), deve essere disattesa per mancanza di un comportamento illecito effettivo e non vi è stato alcun danno d’immagine alla stessa imputabile.
Conclusivamente l’atto impugnato viene annullato per quanto disposto in punto di interdizione dalle gare d’appalto, indette dalla Provincia, per mesi dodici, e per il previsto invio della formale comunicazione delle esclusioni all’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., non potendo avere la detta segnalazione una mera funzione di “strepitus”, inutile e dannoso.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 31 ottobre 2009
 
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