Testo
La ditta ricorrente veniva sanzionata da una Provincia per aver reso âfalse dichiarazioniâ in sede di presentazione di domande di partecipazione a delle gare, mediante: a) lâesclusione dalle stesse, b) lâinterdizione per mesi dodici, c) lâescussione delle cauzioni, d) una segnalazione allâAutorità (art. 4 . comma 7°, L. n. 109/1994).
IL documento unico di regolarità contributiva (durc) del 2006, riferito agli anni 2004 e 2005, infatti, in sede di verifica richiesta allâInail, avrebbe rilevato un debito di â¬409,69=, del tutto sconosciuto alla società , che, venuta a conoscenza, lo ha subito estinto.
La ricorrente invoca il criterio della imputabilità soggettiva, facendo presente la sua buona fede, ignorando una siffatta minima pendenza, che lâInail non le avrebbe mai contestato.
Le conclusioni sono per lâannullamento del provvedimento ed il risarcimento del danno dâimmagine, per effetto dellâannunciata segnalazione allâAutorità di Vigilanza.
I Giudici, con la sentenza in esame, hanno ritenuto che allorquando lâAmministrazione si avvede che si tratti di debito previdenziale modesto, in cui il dichiarante è risultato moroso anche per la mancanza di una tempestiva richiesta di pagamento da parte dellâInail, non può non verificare la âcolpevolezza soggettivaâ, accertando la sussistenza di un errore di fatto (Tar Lazio, II, n. 2341/6.3.2009), ovvero prendendo atto della âviolazione lieveâ (C.S., VI, n. 6101/9.12.2008).
Una volta che lâEnte è venuto nella convinzione che, ferme le esclusioni disposte, non sussistono i presupposti per lâincameramento delle cauzioni provvisorie, non ha senso logico comminare lâinterdizione per mesi dodici alla ditta, una sanzione che chiaramente lâart. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, riproduttivo dellâart. 10-1quater, prevede separatamente ed in forma aggiuntiva rispetto allâesclusione dalla gara, allâescussione della cauzione ed alla segnalazione allâAutorità , rappresentando una quarta penalità .
Per quel che concerne la segnalazione allâAutorità , essa verrebbe fatta per mera formalità , ritenendola un obbligo di tipo notiziale, senza alcuna funzione propulsiva; in questo modo, però, si accentua il suo valore negativo, con una sicura interferenza sullâimmagine della società , poichè non è affatto esatto che la semplice segnalazione allâAutorità di Vigilanza non abbia alcuna efficacia lesiva, né, invero, rappresenta un adempimento sempre obbligatorio.
Certamente non lo è nel caso specifico, perché non ha alcuna funzione sostanziale, non richiedendosi lâannotazione nel casellario informatico, né vi è alcuna doverosità a farla, perché essa ha due presupposti primari: lâesclusione dalla gara e lâescussione della cauzione, che è venuto meno.
Atteso che la segnalazione ha di per sé un pubblico valore negativo, ogni società che abbia errato in buona fede, per unâoggettiva diversa percezione della realtà , cui sia seguita, come nella fattispecie, una tempestiva sanatoria, ha diritto a conservare la integrità della propria immagine ed a non vedere fatta alcuna segnalazione, che è sempre inserita in un meccanismo sanzionatorio progressivo.
La richiesta risarcitoria, considerata la tempestiva tutela cautelare concessa, che ha bloccato ogni effetto ulteriore del provvedimento, di cui ha dato assicurazione la stessa difesa dellâAmministrazione (memoria depositata in data 29.7.2009, pp. 7/8), deve essere disattesa per mancanza di un comportamento illecito effettivo e non vi è stato alcun danno dâimmagine alla stessa imputabile.
Conclusivamente lâatto impugnato viene annullato per quanto disposto in punto di interdizione dalle gare dâappalto, indette dalla Provincia, per mesi dodici, e per il previsto invio della formale comunicazione delle esclusioni allâAutorità per la Vigilanza sui LL.PP., non potendo avere la detta segnalazione una mera funzione di âstrepitusâ, inutile e dannoso.