Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria e integrazione documentale nell'appalto di forniture
Argomento
Appalti
Abstract
(Corte di cassazione, sez. III, sent. 17 maggio 2004, n. 9338)
Testo

Nel richiamare i precedenti pronunciamenti, il Supremo Consesso ha confermato alcuni principi in merito alle fasi di sviluppo del procedimento di gara operando precisazioni di particolare rilevanza per gli operatori della materia.

1 - L’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che produce effetti meramente prodromici all’adozione della determinazione conclusiva, conseguentemente l’impugnazione di detto atto è meramente facoltativa e non obbligatoria.


Il termine per impugnare la definizione di un procedimento di selezione pubblica decorre dalla piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva e da tale momento potranno essere fatti valere anche i vizi propri del provvedimento preparatorio e strumentale.
A tal proposito si richiama anche il precedente disposto del consiglio di Stato emesso con sentenza n. 4327/2003.

2 – Seppur la prescrizione contenuta nel bando e nella lettera di invito non siano assistite da esplicita comminatoria di esclusione, il prevedere, tra i documenti da presentare, alcune certificazioni, che altrimenti impedirebbero la valutazione dell’offerta, consente di qualificare detti atti quali elementi essenziali tali da imporre la loro acquisizione, a pena di esclusione, dal procedimento di gara e non altrimenti od ulteriormente ammissibili.

Se, ai sensi della norma di cui all’art. 15 del D.leg.vo n. 358/1992, è sempre possibile per la P.A. richiedere integrazioni della documentazione è anche vero che detta norma non può essere interpretata estensivamente e tale da consentire la modifica e l’integrazione delle offerte.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 28 maggio 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa