Indici della Rassegna
Titolo
Impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria e integrazione documentale nell'appalto di forniture
Abstract
(Corte di cassazione, sez. III, sent. 17 maggio 2004, n. 9338)
Testo
Nel richiamare i precedenti pronunciamenti, il Supremo Consesso ha confermato alcuni principi in merito alle fasi di sviluppo del procedimento di gara operando precisazioni di particolare rilevanza per gli operatori della materia.
1 - Lâaggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che produce effetti meramente prodromici allâadozione della determinazione conclusiva, conseguentemente lâimpugnazione di detto atto è meramente facoltativa e non obbligatoria.
Il termine per impugnare la definizione di un procedimento di selezione pubblica decorre dalla piena conoscenza dellâaggiudicazione definitiva e da tale momento potranno essere fatti valere anche i vizi propri del provvedimento preparatorio e strumentale.
A tal proposito si richiama anche il precedente disposto del consiglio di Stato emesso con sentenza n. 4327/2003.
2 â Seppur la prescrizione contenuta nel bando e nella lettera di invito non siano assistite da esplicita comminatoria di esclusione, il prevedere, tra i documenti da presentare, alcune certificazioni, che altrimenti impedirebbero la valutazione dellâofferta, consente di qualificare detti atti quali elementi essenziali tali da imporre la loro acquisizione, a pena di esclusione, dal procedimento di gara e non altrimenti od ulteriormente ammissibili.
Se, ai sensi della norma di cui allâart. 15 del D.leg.vo n. 358/1992, è sempre possibile per la P.A. richiedere integrazioni della documentazione è anche vero che detta norma non può essere interpretata estensivamente e tale da consentire la modifica e lâintegrazione delle offerte.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 28 maggio 2004
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