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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI E GENERICO INTERESSE ALLA LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. V Sent. 15 ottobre 2009 n. 6339 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
E’ legittimo il provvedimento con il quale un Ente vieta l’accesso agli atti ad un’impresa la quale motiva l’istanza su un generico interesse alla legittimità del procedimento.

Il diritto di estrarre copia e prendere visione dei documenti è riconosciuto, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 a tutti gli interessati in quanto titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e correlata al documento del quale si chiede l’accesso.
Ne consegue che gli atti sia essi interni che conclusivi per essere oggetto del diritto di accesso debbono incidere direttamente sugli interessi del richiedente, il quale, in tal modo, può verificare la corretta ponderazione degli interessi presenti.
Solo la titolarità di questa situazione giustifica e legittima l’esercizio del diritto in capo al soggetto, senza possibilità di fondare la propria iniziativa sulla volontà di effettuare un controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni, situazione, quest’ultima, espressamente preclusa dall’art. 24 comma 3 L. 241/1990.

L’interesse differenziato in capo al richiedente non può essere riconosciuto a favore di un comitato che si sia limitato ad un’attività di supporto ed affiancamento di un’impresa interessata all’accesso senza produrre documenti dai quali si possa verificare l’interesse ad accedere agli atti.
E’ parimenti escluso l’accesso alle imprese che non provano di essere attivamente presente ed operante in zona, né di essere titolare di particolari progetti interferenti con quelle controinteressate.
L’istanza presentata in base alla L. 241/1990, infatti, non può mutare qualificazione ed essere riferita ad un’informativa ambientale.
In tal caso la richiesta doveva essere formulata in base all’art. 2 L. 195/2005, la quale intende per informazione ambientale qualsiasi informazione riguardante lo stato degli elementi dell’ambiente, fattori quali il rumore, i rifiuti ecc., le misure amministrative, politiche, piani, programmi, accordi ambientali.
Qualora la richiesta non faccia riferimento a nessuno di tali aspetti, non manifestando alcun interesse concreto per la salute, sicurezza umana, beni di interesse culturale, l’istanza esula dall’art. 2 della L. 195/2005.
Solo in questo caso, il richiedente avrebbe potuto sopperire alla carenza di interesse muovendo l’istanza da un interesse all’integrità ambientale.
Qualora la richiesta sia esclusivamente prodotta per effettuare un controllo esplorativo di vigilanza acquisendo atti amministrativi, la richiesta risulta essere carente e quindi legittimo il provvedimento di diniego dell’Ente pubblico.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 31 ottobre 2009
 
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