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Indici della Rassegna

Titolo
LA RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C. E’ DI NATURA OGGETTIVA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 22 settembre 2009, n. 20415
Testo
Ai fini dell’esclusione della responsabilità del Comune, custode dello scivolo, non è sufficiente che l’Ente abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l’uso improprio del predetto gioco da parte del fruitore, salito aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e l’amputazione del dito che la pare sottostante della lamiera di esso ha provocato e che di conseguenza l’evento non era evitabile mediante l’adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente
Quindi, siffatta responsabilità sussisterebbe tutte le volte in cui il nesso causale tra la condotta e l’evento, non sia interrotto da fattori esterni ed imprevedibili c.d. caso fortuito.
In particolare, esiste, nella specie, una correlazione immediata e diretta, atteso che l’uso improprio dello scivolo da parte del danneggiato, non esonera il Comune dalla propria responsabilità per danni causati dal bene in custodia.
La soluzione accolta dalla Cassazione Civile (Sezione III, sent. 22.02.2009 n. 20415).
La terza Sezione della Cassazione Civile, con la sentenza in epigrafe, reputa di poter accogliere il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio, alla Corte di appello di Napoli, altra sezione.
Sulla questione la giurisprudenza è divisa, ma stando a detta pronuncia la Corte reputa che ”la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era disceso da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato, idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e il danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe ”.
LA NORMATIVA
L’art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. la responsabilità prevista dall’art 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva;
. per escluderla, non è sufficiente provare le buone condizioni di manutenzione del bene e l’uso improprio dello stesso, dovendosi altresì dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale , e quindi imprevedibile;
. evidente inversione dell’onere della prova, posto che per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell’art. 2051 cod.civ., il custode ha l’onere di provare che l’evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa;
. ciò che rileva ai fini della esclusione della responsabilità è anche il fatto colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidetale), del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale, sì da essere imprevedibile e perciò inevitabile.

Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
sabato 31 ottobre 2009
 
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