Indici della Rassegna
Titolo
LA RESPONSABILITAâ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C. Eâ DI NATURA OGGETTIVA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 22 settembre 2009, n. 20415
Testo
Ai fini dellâesclusione della responsabilità del Comune, custode dello scivolo, non è sufficiente che lâEnte abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e lâuso improprio del predetto gioco da parte del fruitore, salito aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile, sì che la condotta ha interrotto il nesso causale tra lo scivolo e lâamputazione del dito che la pare sottostante della lamiera di esso ha provocato e che di conseguenza lâevento non era evitabile mediante lâadozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente
Quindi, siffatta responsabilità sussisterebbe tutte le volte in cui il nesso causale tra la condotta e lâevento, non sia interrotto da fattori esterni ed imprevedibili c.d. caso fortuito.
In particolare, esiste, nella specie, una correlazione immediata e diretta, atteso che lâuso improprio dello scivolo da parte del danneggiato, non esonera il Comune dalla propria responsabilità per danni causati dal bene in custodia.
La soluzione accolta dalla Cassazione Civile (Sezione III, sent. 22.02.2009 n. 20415).
La terza Sezione della Cassazione Civile, con la sentenza in epigrafe, reputa di poter accogliere il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio, alla Corte di appello di Napoli, altra sezione.
Sulla questione la giurisprudenza è divisa, ma stando a detta pronuncia la Corte reputa che âla responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia; per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che nel nostro caso era disceso da uno scivolo per giochi dei bambini, dato che ciò non può esser considerato, idoneo ad interrompere il nesso tra la pericolosità della cosa e il danno, ma se mai idoneo ad integrare un concorso di colpe â.
LA NORMATIVA
Lâart. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. la responsabilità prevista dallâart 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva;
. per escluderla, non è sufficiente provare le buone condizioni di manutenzione del bene e lâuso improprio dello stesso, dovendosi altresì dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale , e quindi imprevedibile;
. evidente inversione dellâonere della prova, posto che per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dellâart. 2051 cod.civ., il custode ha lâonere di provare che lâevento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa;
. ciò che rileva ai fini della esclusione della responsabilità è anche il fatto colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidetale), del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e probabilità causale, sì da essere imprevedibile e perciò inevitabile.
Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
sabato 31 ottobre 2009
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