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Indici della Rassegna

Titolo
CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 15 Ottobre 2009 n. 6327; Riferimenti Normativi: - Art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001; - Art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Testo
Ai sensi dell’art. 109 del t.u.e.l. gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Pertanto, a tenore della norma citata, è possibile conferire incarichi di funzioni dirigenziali a personale privo di qualifica dirigenziale, ma ciò nelle sole ipotesi di cui al comma 2 ossia nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale.
Infatti il primo comma chiarisce qual’è l’organo competente e quali sono i presupposti per il conferimento dell’incarico dirigenziale (fissazione del termine dell’incarico, motivazione, rispetto dei criteri e delle modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi) mentre il secondo comma chiarisce che la regola tendenziale è quella del conferimento degli incarichi al personale avente qualifica dirigenziale, salvo i casi in cui gli enti non abbiano in servizio tali unità di personale, e sempre con provvedimento motivato ed alle condizioni stabilite.
Infine, occorre precisare che in tutte le controversie inerenti il conferimento o la revoca degli incarichi dirigenziali, anche in base alla previsione specifica di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla natura dell’organo che conferisce l’incarico perché gli atti relativi non sono riconducibili alla configurazione strutturale degli uffici (macro-organizzazione) né alle procedure concorsuali di assunzione.
In particolare nel sistema del d.lgs. n. 165/2001, sono assegnati al dominio del diritto pubblico solo i procedimenti e gli atti generali (normativi e non) concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché la determinazione delle piante organiche complessive (art. 2, comma 1, del d.lgs. 165/01) mentre ogni altra determinazione relativa agli uffici, unitamente alle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, è assunta dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2).
Questi stessi principi valgono per l’ordinamento degli enti locali ai sensi dell’art. 89 d.lgs. n. 267/2000.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 31 ottobre 2009
 
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