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Indici della Rassegna

Titolo
ILLEGITTIMITÀ DEL RECUPERO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI PERCEPITE SE CORRELATE AD ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 ottobre 2009, n. 6000 Riferimenti Normativi: - artt. 2033, 2126 Codice Civile; art. 36 Cost.
Testo
Non può correttamente procedersi al recupero delle somme erogate a titolo di retribuzione per mansioni effettivamente rese ed espletate da dipendente pubblico seppur in posizione organica errata rispetto alla reale conformazione.
Se, all’esito del procedimento di verifica della corretta collocazione all’interno della struttura dell’ente si ha contezza dell'illegittimo inquadramento del dipendente e lo si colloca in un qualifica inferiore rispetto a quella erroneamente attribuita, non può parimenti procedersi al - e non può disporsi - il recupero delle somme a suo tempo corrisposte, se non dopo aver verificato se effettivamente il dipendente abbia svolto le mansioni superiori riconducibili alla qualifica illegittimamente attribuita (cfr. Cons. Stato, sez. V, ord., 19 luglio 2005, n. 3435; 22 maggio 2001, n. 2833).
Nel rapporto di impiego con la p.a. vige il principio di corrispondenza tra la retribuzione e le mansioni effettivamente svolte sulla scorta di provvedimento di attribuzione delle diverse e superiori mansioni e del difforme ( seppur errato) livello di inquadramento.
Anche nel rapporto di pubblico impiego trova, infatti, applicazione la norma sancita dall'art. 2126 del codice civile, che sterilizza gli effetti dell'invalidità del titolo per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.
Di alcun pregio la mancanza di posto in organico, poiché in realtà – durante lo svolgimento delle mansioni superiori da parte degli interessati - il posto era esistente e solo a seguito della sua riclassificazione è stato modificato con gli atti di autotutela impugnati con evidente modifica della pianta organica.
Vero - e mai posto in dubbio - il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'articolo 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile (per essere correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate) e con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore, ma vero che detto dovere inderogabile trova un limite nel principio di rango costituzionale (art. 36) della corrispondenza tra retribuzione e prestazione.
Infatti proprio laddove il recupero sia conseguenza di un diverso ed inferiore inquadramento a seguito di provvedimenti in autotutela, la p.a. deve ossequiare il principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato e, quindi, non deve effettuare la ripetizione, se abbia accertato che il dipendente abbia reso in favore dell’amministrazione prestazioni corrispondenti alla qualifica superiore seppur illegittimamente attribuita.
Il principio ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere – ma solo se le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sulla scorta di un provvedimento reputato mediotempore legittimo seppur successivamente oggetto di autotutela.

Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 31 ottobre 2009
 
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