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Argomento
Notizie in breve
Testo
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 19 ottobre 2009 n. 6394
Eâ illegittima la delibera del Consiglio comunale con la quale si nomina il difensore civico, nel caso in cui, da un lato, la normativa di riferimento imponga lâeffettuazione di una valutazione di merito assoluto in ordine al possesso dei requisiti prescritti e, dall'altro, dal verbale dell'apposita Commissione incaricata non risulti in alcun modo che la Commissione stessa abbia esaminato i curricula, effettuando le prescritte valutazioni ed accertando concretamente la rispondenza dei curricula dei candidati al richiesto requisito della attinenza degli stessi alla competenza giuridico-amministrativa.
RESPONSABILITAâ DELLA P.A. PER I DANNI AGLI UTENTI DELLA STRADA CAUSATI DALLA PRESENZA DI UNA MACCHIA DâOLIO SULLA STRADA
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dâAppello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, sent. 10 agosto 2009 n. 172
La responsabilità oggettiva, prevista dall'art. 2051 cod. civ. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha concreta disponibilità , anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla P.A., che il danno sia stato provocato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della normale diligenza potevano essere rimosse, così integrando il caso fortuito, previsto dalla norma quale scriminante della responsabilità del custode.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento proposta da un utente stradale nei confronti della P.A. per i danni subiti in occasione di un incidente stradale causato da una macchia dâolio presente nella sede stradale, nel caso in cui la P.A. abbia dimostrato di aver eseguito i normali controlli sulla strada in questione, essendo evidente che siffatti controlli non possano essere eseguiti 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno e su ogni metro dell'estesa rete stradale di cui la P.A. è proprietaria o gestore.
DEPURAZIONE ACQUE
Il 29 settembre 2009 il Ministero dellâAmbente ha firmato il decreto di attuazione del D.L. 13/2009 per la restituzione delle somme indebitamente versate dagli utenti per il canone di depurazione delle acque.
Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti, infatti, hanno diritto alla restituzione della quota riportata in bolletta.
Qualora sia prevista nei piani dâambito o da atti formali degli organi comunali la realizzazione di impianti depurativi, dallâimporto da restituire debbono essere decurtati gli oneri relativi alle attività di progettazione, realizzazione o completamento dellâimpianto eseguite nel periodo interessato dal rimborso.
Le autorità dâambito, sentiti i gestori, ricostruiscono il programma della attività di progettazione, realizzazione o completamento.
Il gestore trasmette allâAutorità dâambito lâintera documentazione comprensiva dellâelenco degli utenti con i relativi importi pagati ed il calcolo della somma indebitamente corrisposta.
Qualora la gestione avvenga in via diretta la competenza spetta ai Comuni.
Le Autorità dâAmbito o i comuni provvedono al rimborso anche in forma rateizzata e mediante compensazione ad ogni richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni a far data dallâ 01 ottobre 2009.
Data
sabato 31 ottobre 2009
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