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Indici della Rassegna

Titolo
LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN LOTTO COMPRESO IN UN AREA PIP PER MANCATO UTILIZZO PER LUNGO TEMPO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 28 settembre 2009 n. 7553
Testo
Con delibera di giunta comunale una società era stata dichiarata assegnataria, in diritto di superficie, di un lotto compreso in area PIP, poi, con successiva delibera della giunta comunale, atto oggetto dell’impugnativa, 8 anni dopo, tale diritto le veniva sottratto, con dichiarazione di inefficacia della precedente determinazione.
Il problema centrale da valutarsi in questa sede è quello della sorte della delibera di assegnazione, dopo che per otto anni la stessa non aveva avuto alcuna applicazione e, soprattutto, non aveva dato luogo alla stipula della necessaria convenzione.
Secondo la difesa comunale, la sentenza di primo grado avrebbe errato ritenendo che il provvedimento gravato avrebbe dovuto motivare la ragione per cui riteneva di non dover più considerare la società assegnataria come soggetto idoneo all’attuazione del PIP.
In primo luogo, deve sottolinearsi che le ragioni di pubblica utilità che sorreggono la revoca dell’assegnazione di un lotto PIP discendono dai motivi stessi della concessione del beneficio, che è finalizzato ad un uso del territorio coerente con la destinazione produttiva impressa dallo strumento urbanistico. Il mancato utilizzo dell’area assegnata dimostra il venir meno della possibilità o dell’interesse dell’assegnatario alla realizzazione dell’attività industriale programmata, imponendo coerentemente una nuova valutazione della congruità della scelta di quel soggetto beneficiato ed inadempiente con le ragioni di interesse pubblico che ne avevano giustificato l’originaria attribuzione.
Infine, sotto un diverso e concomitante profilo, non può non notarsi come, nella fattispecie, la mancata sottoscrizione della convenzione, e quindi il mancato perfezionamento del rilascio della concessione, incida anche sulla natura della situazione tutelabile in capo al soggetto assegnatario, che non assurge più a quella stabilità conseguente alla formazione del negozio accessivo al provvedimento, ma rimane in una fase antecedente, di mero interesse legittimo pretensivo.
La delibera della giunta comunale con la quale veniva revocata l’assegnazione, appare del tutto aderente alle ragioni che impongono il ritiro degli atti amministrativi non più idonei alla cura attuale dell’interesse pubblico per ragioni sopravvenute, ragioni che nel caso in specie discendono espressamente dal comportamento della parte beneficiaria.
In merito alla asserita illegittimità del provvedimento perché in esso si sarebbe proceduto ad un’assegnazione del lotto ad un altro soggetto, che risultava averne fatto richiesta, senza l’indicazione delle ragioni per cui tale soggetto sarebbe stato ritenuto preferibile alla ricorrente, i giudici hanno rilevato che l’originaria assegnataria è stata considerata inadempiente rispetto ad una vicenda già conclusa di assegnazione e revoca del lotto, per cui non poteva vantare alcuna pretesa all’ulteriore partecipazione ad una selezione dalla quale è rimasta estromessa per fatto proprio.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 31 ottobre 2009
 
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