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Indici della Rassegna

Titolo
ISCRIZIONE DI UNA IMPRESA NEL CASELLARIO INFORMATICO: NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, Sez. III, sent. 11 novembre 2009 n. 11068
Testo
Merita censura ed annullamento il provvedimento dell’ Autorità di vigilanza con cui si siano assunte decisioni solutorie senza il necessario confronto con l’impresa.
Infatti seppur il bando di gara dell’amministrazione aggiudicatrice avesse imposto certificazione dettagliata circa l’inesistenza di condanne, con previsione di esclusione in caso di accertamento negativo del requisito di assenza di decisioni sfavorevoli, residuava un’attività valutativa in capo alla stessa Autorità ai fini dell’annotazione nel Casellario informatico.
Con precedente pronunciamento-circolare era stato determinato il comportamento da seguirsi per il caso in cui si fosse avuta conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante per l’ipotesi di dichiarazione non veritiera, prevedendosi di "procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informatico”. Era statuito che si facesse, comunque, salvezza della verifica dell’esistenza dei presupposti e, quindi, della correlazione tra omissione ed ipotesi di reato.
Ad avviso del Collegio, la clausola di salvezza riportata nell’ultima proposizione è idonea a radicare un potere valutativo che, a differenza di quanto opinato dall’amministrazione, impone l’analisi delle eventuali esimenti addotte dall’impresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere, non comprendendosi altrimenti a quali situazioni essa possa applicarsi.
Non vi è dubbio che l’Autorità deve introdurre un procedimento di verifica in contraddittorio con l’impresa per poter, all’esito delle controdeduzioni del privato in merito alle irregolarità riscontrate e alle relative ragioni addotte, andare e configurazione l’ipotesi di mendacio anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.
Laddove la stessa amministrazione appaltante abbia avuto modo di nutrire dubbi sull’applicabilità della disposizione per aver preso atto della discordanza tra la dichiarazione resa dall’aggiudicatario e le risultanze del certificato integrale del casellario giudiziale acquisito (ma in carenza di elementi per valutare la effettiva coscienza del dichiarante circa la falsità di quanto attestato) non potrà che farsi luogo alla declaratoria dell’illegittimità dell’iscrizione proprio per l’omessa valutazione da parte dell’Autorità in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo delle "false dichiarazioni" rese dagli esponenti aziendali della ricorrente.
Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 novembre 2009
 
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