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Titolo
ISCRIZIONE DI UNA IMPRESA NEL CASELLARIO INFORMATICO: NECESSITÃ DI VALUTAZIONE DELLâELEMENTO SOGGETTIVO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. III, sent. 11 novembre 2009 n. 11068
Testo
Merita censura ed annullamento il provvedimento dellâ Autorità di vigilanza con cui si siano assunte decisioni solutorie senza il necessario confronto con lâimpresa.
Infatti seppur il bando di gara dellâamministrazione aggiudicatrice avesse imposto certificazione dettagliata circa lâinesistenza di condanne, con previsione di esclusione in caso di accertamento negativo del requisito di assenza di decisioni sfavorevoli, residuava unâattività valutativa in capo alla stessa Autorità ai fini dellâannotazione nel Casellario informatico.
Con precedente pronunciamento-circolare era stato determinato il comportamento da seguirsi per il caso in cui si fosse avuta conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante per lâipotesi di dichiarazione non veritiera, prevedendosi di "procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informaticoâ. Era statuito che si facesse, comunque, salvezza della verifica dellâesistenza dei presupposti e, quindi, della correlazione tra omissione ed ipotesi di reato.
Ad avviso del Collegio, la clausola di salvezza riportata nellâultima proposizione è idonea a radicare un potere valutativo che, a differenza di quanto opinato dallâamministrazione, impone lâanalisi delle eventuali esimenti addotte dallâimpresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere, non comprendendosi altrimenti a quali situazioni essa possa applicarsi.
Non vi è dubbio che lâAutorità deve introdurre un procedimento di verifica in contraddittorio con lâimpresa per poter, allâesito delle controdeduzioni del privato in merito alle irregolarità riscontrate e alle relative ragioni addotte, andare e configurazione lâipotesi di mendacio anche sotto il profilo dellâelemento soggettivo.
Laddove la stessa amministrazione appaltante abbia avuto modo di nutrire dubbi sullâapplicabilità della disposizione per aver preso atto della discordanza tra la dichiarazione resa dallâaggiudicatario e le risultanze del certificato integrale del casellario giudiziale acquisito (ma in carenza di elementi per valutare la effettiva coscienza del dichiarante circa la falsità di quanto attestato) non potrà che farsi luogo alla declaratoria dellâillegittimità dellâiscrizione proprio per lâomessa valutazione da parte dellâAutorità in ordine alla sussistenza dellâelemento soggettivo delle "false dichiarazioni" rese dagli esponenti aziendali della ricorrente.
Autore
dellâAvv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 novembre 2009
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