Indici della Rassegna
Titolo
COMMISSIONE DI GARA E PERFEZIONE DEL COLLEGIO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. II, sent. 5 novembre 2009 n. 10878
Testo
Poiché è principio mai posto in dubbio che la commissione giudicatrice (di una gara di appalto o di concorso pubblico) sia un collegio perfetto, è certo che detto organo debba operare nel plenum dei suoi componenti.
Ne deriva che la previsione della sostituzione dei componenti impossibilitati a presenziare alle operazioni vada proprio nel senso della garanzia della completezza dellâorgano di valutazione e quindi è corretto lâoperato della pubblica amministrazione che si sia determinata alla surrogazione dei membri con i supplenti garantendo lo svolgimento delle attività valutative âcon continuità e tempestività , senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componentiâ.
La partecipazione dellâintegrità della composizione del collegio non va certo riferita alla necessaria identità fisica delle persone che lo compongono.
Se poi la nomina dei membri supplenti sia stata prevista contestualmente ed in una a quella dei membri effettivi, proprio la riferita iniziale determinazione nella sua completezza è la fonte della legittimazione dei membri supplenti (in possesso dei medesimi requisiti di competenza e professionalità previsti per i sostituiti e garantendo lâomogeneità delle operazioni di valutazione) a svolgere le funzioni di componenti della commissione, fatto da cui discende lâautomaticità della sostituzione senza che si abbia necessità di verbalizzare le motivazioni della differente costituzione del collegio di valutazione per l'impedimento del membro effettivo.
La legittimazione del supplente a partecipare alle riunioni è mera conseguenza, infatti, dal semplice fatto dell'assenza del componente effettivo.
La giurisprudenza ha ritenuto costantemente che, al fine della legittimità dell'intervento del supplente, in una commissione giudicatrice, non è indispensabile che nel verbale si dia atto dell'impedimento del componente effettivo, atteso che, stante la legittimazione istituzionale del supplente a sostituire il membro effettivo per ogni suo impedimento, anche temporaneo, la verbalizzazione espressa dell'impedimento si tradurrebbe in una mera clausola di stile.
Ne deriva la legittimità delle operazioni di valutazione se nel verbale sia stata omessa lâindicazione dell'impedimento del componente effettivo, stante la legittimazione istituzionale del supplente a sostituire il membro effettivo sin dalla originaria composizione dellâorgano dovendo, invece, assicurarsi in via prioritaria la sollecita definizione dellâiter di verifica (delle offerte o delle prove), in ossequio al principio del buon andamento e di efficienza dell'amministrazione, oltre che in armonia con lâ indipendenza di giudizio âdi chi presiede la gara onde sottrarlo a possibili influenze esterneâ .
Si deve altresì escludere che le operazioni di gara si debbano svolgere in un unico giorno; il principio di continuità e concentrazioni non può essere interpretato restrittivamente, ma in maniera tendenziale potendo essere parimenti osservato se le operazioni si concentrino in un numero ristretto di sedute quando eventi obiettivi inducano ad approfondimenti e raffronti ben potendosi così evidenziare circostanze impeditive della concentrazione delle operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate.
Autore
dellâAvv. M. T. Stringola
Data
domenica 15 novembre 2009
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