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Indici della Rassegna

Titolo
Lottizzazione abusiva: giuridica o cartolare
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 maggio 2004, n. 3136)
Testo

? Il Fatto

Alcuni privati cittadini proponevano appello al fine di ottenere l’annullamento della sentenza con cui il Tar Lazio respingeva il ricorso da loro presentato contro la disposizione dirigenziale con cui si contestava il fatto di aver proceduto alla lottizzazione abusiva, a scopo edificatorio, di un terreno di loro proprietà.

Con la stessa si ingiungeva la sospensione della lottizzazione e l’immediata interruzione delle eventuali opere in corso, ai sensi della disposizione di cui all’art. 18 L. n. 47/1985.


Tra le eccezioni sollevate nell’atto di appello presentato rileva evidenziare la dedotta erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del citato art. 18.

In particolare, si dolevano gli appellanti che il giudice di primo grado, nel ravvisare, nel caso di specie, un’ipotesi di lottizzazione abusiva cosiddetta giuridica o cartolare, avesse omesso di valutare se fossero presenti tutti gli elementi rilevatori, indicati nella disposizione, che – secondo la lettura da essi fornita – ravviserebbe l’esistenza della lottizzazione a scopo edificatorio soltanto in presenza del frazionamento planimetrico conseguente alla stipulazione dell’atto di vendita.


? Il Principio

I giudici del Consiglio di Stato, nel respingere l’impugnazione proposta, con la sentenza in epigrafe, hanno statuito che gli elementi indicati nell’art. 18 (ora trasfuso nell’art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non devono essere necessariamente tutti presenti in concorso tra loro, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga in modo non equivoco da uno o più indizi, anche diversi da quelli che si rinvengono nell’elencazione non tassativa della citata disposizione.

Nel caso di specie, la vendita frazionata dell’originario appezzamento di terreno di mq 1970 circa, con vincolo archeologico e paesistico, ha dato luogo a due lotti di mq 985, sebbene nella zona in questione sia prescritto un lotto minimo di dimensioni ben maggiori, rendendo, la ridotta dimensione dei lotti, evidente l’impossibilità di una loro valida destinazione agli usi agricoli.

Le circostanze enunciate dimostrano, quindi, che il provvedimento impugnato, prima, e la sentenza di primo grado poi, hanno tenuto conto proprio di indici rilevatori espressamente previsti dalla norma, quali appunto la dimensione dei lotti in relazione alla natura del terreno e alla destinazione secondo gli strumenti urbanistici.

L’orientamento rappresentato costituisce la prosecuzione e la conferma di precedenti pronunce sul tema (conforme, Cons. Stato Sez. V, Sent. 16 ottobre 2002 n. 5601).
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 28 maggio 2004
 
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