Indici della Rassegna
Titolo
SILENZIO RIFIUTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
-TAR Lazio, Sez. II, Sent. 5 novembre 2009, n. 10868
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
Testo
Lâart. 2 comma 5 della L. 241/1990, così come innovato da successive disposizioni normative, conferisce al giudice amministrativo la capacità di conoscere della fondatezza dellâistanza proposta avverso il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione.
Questo intervento è però circoscritto nel caso di manifesta fondatezza qualora si tratti di provvedimenti vincolati per i quali non esiste alcuna scelta discrezionale non potendosi comunque il giudice sostituirsi allâamministrazione pubblica e nel caso di manifesta infondatezza della pretesa tale da imporre allâEnte di adottare un provvedimento di rigetto.
Questa capacità di intervento diretto del giudice amministrativo di sostituirsi allâorgano amministrativo è rispettoso del principio della divisione dei poteri e trova fondamento in quelle particolari situazioni in cui lâingerenza dellâuno nei confronti dellâaltro non è da intendersi come abuso, ma semplicemente come economia procedimentale.
In questo contesto si colloca la disposizione sopra richiamata la quale nel conferire al tribunale amministrativo la possibilità di conoscere della fondatezza dellâistanza non ha introdotto una illimitata giurisdizione, ma ha attribuito al giudice un mezzo nellâottica di una attività acceleratoria del contenzioso elemento ispiratore della riforma introdotta nel 2000.
Questa ulteriore iniziativa è comunque esercitata nel limite della giurisdizione di legittimità o esclusiva e non può prevaricare tale margine inderogabile.
Al di fuori dellâambito così tracciato il giudice amministrativo può solo valutare la legittimità o meno della condotta della pubblica amministrazione pronunciandosi sul silenzio di questa ultima a fronte di una esplicita richiesta del privato.
Qualora lâorgano adito ritenga che il comportamento dellâente locale sia contrario a quanto previsto normativamente potrà solo adottare un provvedimento con il quale accogliendo il ricorso proposto in sede giurisdizionale ordini allâAmministrazione intimata di provvedere sulla richiesta del cittadino con provvedimento espresso e motivato entro un certo periodo, con la contestuale nomina di un commissario ad acta il quale, a fronte dellâulteriore inerzia amministrativa, concluda espressamente il procedimento attivato.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 15 novembre 2009
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