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Indici della Rassegna

Titolo
SILENZIO RIFIUTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: -TAR Lazio, Sez. II, Sent. 5 novembre 2009, n. 10868 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
L’art. 2 comma 5 della L. 241/1990, così come innovato da successive disposizioni normative, conferisce al giudice amministrativo la capacità di conoscere della fondatezza dell’istanza proposta avverso il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione.
Questo intervento è però circoscritto nel caso di manifesta fondatezza qualora si tratti di provvedimenti vincolati per i quali non esiste alcuna scelta discrezionale non potendosi comunque il giudice sostituirsi all’amministrazione pubblica e nel caso di manifesta infondatezza della pretesa tale da imporre all’Ente di adottare un provvedimento di rigetto.
Questa capacità di intervento diretto del giudice amministrativo di sostituirsi all’organo amministrativo è rispettoso del principio della divisione dei poteri e trova fondamento in quelle particolari situazioni in cui l’ingerenza dell’uno nei confronti dell’altro non è da intendersi come abuso, ma semplicemente come economia procedimentale.

In questo contesto si colloca la disposizione sopra richiamata la quale nel conferire al tribunale amministrativo la possibilità di conoscere della fondatezza dell’istanza non ha introdotto una illimitata giurisdizione, ma ha attribuito al giudice un mezzo nell’ottica di una attività acceleratoria del contenzioso elemento ispiratore della riforma introdotta nel 2000.
Questa ulteriore iniziativa è comunque esercitata nel limite della giurisdizione di legittimità o esclusiva e non può prevaricare tale margine inderogabile.
Al di fuori dell’ambito così tracciato il giudice amministrativo può solo valutare la legittimità o meno della condotta della pubblica amministrazione pronunciandosi sul silenzio di questa ultima a fronte di una esplicita richiesta del privato.
Qualora l’organo adito ritenga che il comportamento dell’ente locale sia contrario a quanto previsto normativamente potrà solo adottare un provvedimento con il quale accogliendo il ricorso proposto in sede giurisdizionale ordini all’Amministrazione intimata di provvedere sulla richiesta del cittadino con provvedimento espresso e motivato entro un certo periodo, con la contestuale nomina di un commissario ad acta il quale, a fronte dell’ulteriore inerzia amministrativa, concluda espressamente il procedimento attivato.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 15 novembre 2009
 
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