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Indici della Rassegna

Titolo
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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
NULLITA’ DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale, ordinanza 6 novembre 2009, n. 291
Sono in parte manifestamente inammissibili ed in parte manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 53, 97 e 111 Cost. - dell’articolo 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale stabilisce che: «la cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse», nella parte in cui tale norma circoscrive la sanzione di nullità della cartella di pagamento priva dell’indicazione del responsabile ad un determinato ambito temporale.
ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI DA PARTE DELLA P.A.
Riferimenti Normativi:
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 settembre 2009 (in G.U. n. 257 del 4 novembre 2009)
Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. (09A12998).

GIURISDIZIONE IN MATERIA DI P.I.

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 28 ottobre 2009 n. 22749;
- Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. 16 febbraio 2009 n. 3677
Il pubblico dipendente, cui sono state mutate illegittimamente le mansioni, può agire davanti al giudice richiedendo la condanna della pubblica amministrazione per il danno causato alla propria professionalità dal comportamento del proprio datore di lavoro. L’azione è da proporsi davanti al giudice ordinario se l’azione dell’amministrazione è stata posta in essere dopo il 1 luglio 1998.
Tra le altre e richiamando in orientamento uniforme è da evidenziare come non sia consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell'atto presupposto.
In tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti a quest'ultimo dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 2.


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Data
domenica 15 novembre 2009
 
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