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Indici della Rassegna

Titolo
ASSUNZIONE PUBBLICO IMPIEGO: CONCORSO PUBBLICO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 19 novembre 2009 n. 7248. Riferimenti Normativi: - Art 3, comma 4, L. n. 241 del 1990.
Testo
Il Supremo Consesso riprende l’orientamento prevalente secondo cui è principio costituzionalmente garantito che l’assunzione nel pubblico impiego debba avvenire obbligatoriamente per pubblico concorso (secondo le ordinarie procedure ovvero a mezzo di selezione verticale interna per il passaggio da un’area inferiore ad una superiore).
Nell’attuale sistema lavorativo pubblico, infatti, ove non sono previsti sviluppi di carriere (se non entro stretti limiti) il reclutamento deve permettere un selettivo accertamento delle attitudini dei candidati alla copertura del posto verificando l’effettiva capacità e preparazione professionale, anche laddove si tratti di progressione verticale di carriera.
Ne consegue che l’accesso ad una fascia funzionale superiore deve rispettare la concorsualità tra i candidati, ossia la forma maggiormente idonea ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione.
Negli anni decorsi il giudice delle leggi è intervenuto più volte sul punto statuendo l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni che consentivano il passaggio automatico ed indiscriminato a fasce funzionali superiori in deroga alla regola della selezione pubblica, o non prevedevano criteri selettivi, o riservavano al personale interno l’accesso alla qualifica superiore in forma generalizzata.
L’utilizzazione della graduatoria esistente è scelta discrezionale ed ha carattere eccezionale necessitando di adeguata motivazione in merito all’interesse pubblico perseguito.
Va rigettata, conseguentemente, la pretesa di chi vorrebbe individuare una obbligatorietà dell’utilizzo - per scorrimento - delle graduatorie fino al loro esaurimento e non perseguibile neppure la necessità di congrua motivazione la diversa scelta di indizione di concorso.
Il bando di concorso, in quanto atto generale, è rivolto ad un numero incerto di destinatari e, quindi, sottratto all’obbligo della motivazione, diversamente dagli atti successivi del procedimento concorsuale. Né il detto obbligo può farsi discende da eventuali determinazioni assunte in sede di contrattazione interna o di programmazione del fabbisogno di personale. Non è ammissibile la censura nella parte in cui sia diretta al merito delle scelte e determinazioni organizzative, da rimettersi all’esclusiva discrezionalità tecnico amministrativa dell’autorità procedente.
Con lo stesso pronunciamento il Consiglio di Stato ha avuto l’occasione di intervenire sull’applicazione del principio statuito dall’art. 3, co. 4, l. n. 241 del 1990 laddove è fatto obbligo alle amministrazioni di indicare i termini e l’autorità cui è possibile ricorrere. Secondo la consolidata interpretazione detta disposizione trova applicazione solo in relazione agli atti soggetti a comunicazione individuale e tali non sono le indizioni di concorso o le scelte organizzative delle pubbliche amministrazioni.
Comunque in proposito - onde evitare ingiustificate disparità di trattamento fra categorie di atti amministrativi e loro destinatari - l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha escluso che la semplice omissione di dette indicazioni possa concretizzare un vizio di legittimità dell’atto amministrativo e comunque giustificare,ex se, la rimessione in termini per errore scusabile.

Autore
dell’avv. Maria Teresa Stringola
Data
lunedì 30 novembre 2009
 
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