Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
CONCORSO PUBBLICO, MOMENTO IDENTIFICATIVO DELLA LESIVITA; COMMISSIONE GIUDICATRICE: PREROGATIVE E LIMITI
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Veneto, Sez. III, Sentenza 17 novembre 2009 n. 2918.
Testo
Preliminarmente si osserva che l’impugnativa delle clausole del bando che non sono immediatamente svantaggiose della partecipazione (non comportando l'esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale) va postergata al momento in cui lesività si è manifestata nell’effettività, ossia nel momento di approvazione della graduatoria perché solo in questo momento il ricorrente ha avuto contezza della posizione non premiante del bene della vita.
Il ricorrente non è tenuto ad impugnare direttamente le clausole del bando perché non immediatamente lesive della partecipazione, concretizzandosi la lesione con l’approvazione della graduatoria.
In contrasto con precedenti interventi, il Tar riconosce al ricorrente un interesse morale alla corretta valutazione della posizione professionale (anche laddove il corso relativo al posto messo a concorso non sia stato poi concretamente attivato), oltre che l'interesse materiale e sostanziale a vedersi collocato nella giusta posizione in graduatoria nella previsione di poter far valere tale posizione in altra procedura concorsuale.
La commissione di concorso deve essere nominata prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande e può, nell’immediatezza, essere assunta nell’integrità dei componenti anche supplenti, evitando di incorrere in soluzione di continuità dei lavori.
Alla stessa non è consentito di supplire alle deficienze della amministrazione che abbia omesso di indicare nella specificità i criteri di valutazione.
Ogni intervento correttivo ed integrativo del consesso è motivo di illegittimità del procedimento atteso che la conoscenza dei nominativi dei partecipanti viola la asetticità ed integrità valutativa della commissione.
Riprendendo e condividendo l’orientamento prevalente si è precisato che "la specificazione dei criteri di valutazione e l’individuazione dei punteggi attribuiti ai titoli valutabili, con atto formato dopo l’emanazione del bando e dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, è tale da determinare l’illegittimità della procedura anche quando vi sia stata la mera possibilità che la conoscenza da parte dell’amministrazione dei titoli esibiti dai concorrenti abbia potuto influire sulla determinazione in astratto dei punteggi assegnabili ai vari titoli" .

Autore
dell’avv. Maria Teresa Stringola
Data
lunedì 30 novembre 2009
 
Valuta questa Pagina
stampa