Indici della Rassegna
Titolo
DIMISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. V Sent. 17 novembre 2009 n. 7166.
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 267/2000.
Testo
Il Decreto Legislativo 267/2000 disciplina lâipotesi delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali statuendo le modalità di presentazione e gli effetti che da tale atto ne scaturiscono.
In primo luogo, in base allâart. 38 comma 8, esse debbono essere presentate personalmente ovvero tramite persona delegata ed assunte immediatamente al protocollo dellâEnte, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci ed il consiglio, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri.
Qualora le dimissioni siano contestuali o contemporaneamente presentate al protocollo dellâEnte dalla metà più uno dei membri, i consigli comunali, in base allâart. 141, vengono sciolti, non essendo in grado di garantire il normale funzionamento degli organi.
Dallâanalisi delle due norme risulta evidente che gli effetti che scaturiscono dalla condotta degli agenti sono solo quelli previsti senza alcuna incidenza della volontà del consigliere.
Eâ la disposizione legislativa che stabilisce quali sono le conseguenze riconducibili al fatto tipizzato.
La presentazione delle dimissioni è un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dellâagente, ma risultano disposti dallâordinamento, senza tener conto dellâintenzione di colui che li pone in essere; è atto irrevocabile immediatamente efficace e la protocollazione fa in modo che la dichiarazione della volontà del consigliere esce dalla sua disponibilità nel momento in cui viene registrata divenendo immodificabile.
Per fare in modo che lâatto sia valido e produttivo di effetti conta la regolarità formale e poiché le dimissioni una volta presentate non possono essere ritirate, lo scopo che il consigliere si proponeva di raggiungere risulta irrilevante.
Lâatto è una manifestazione di volontà rivolta a far uscire il consigliere dallâorgano collegiale non sottoponibile né a condizione né a termine, pertanto nessun rilievo può avere la circostanza che le dimissioni erano state presentate allo scopo, non verificatosi, di provocare lo scioglimento del consiglio comunale.
Questâultimo effetto si verifica indipendentemente dalla volontà dei membri e solo al verificarsi di quanto prevede la norma.
La volontà del soggetto rimane estranea alla produzione delle conseguenze essendo irrilevante la motivazione delle dimissione, tenendo a mente che quando il legislatore ha inteso dar rilievo alla giustificazione per la produzione di un effetto, lo ha appositamente indicato, come nellâipotesi della mozione di sfiducia prevista nellâart. 52 D. Legs. 267/2000.
Non esistendo nel nostro ordinamento la figura delle dimissioni sottoposte a condizione, ma esclusivamente quelle pure e semplici, il mancato verificarsi dellâintendimento dei consiglieri di dar luogo allo scioglimento del consiglio comunale fa conseguire la surroga dei consiglieri dimissionari essendo le loro dimissioni perfettamente valide ed efficaci.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 30 novembre 2009
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