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Indici della Rassegna

Titolo
DIMISSIONI CONSIGLIERI COMUNALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. V Sent. 17 novembre 2009 n. 7166. Riferimenti normativi: - D. Lgs. 267/2000.
Testo
Il Decreto Legislativo 267/2000 disciplina l’ipotesi delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali statuendo le modalità di presentazione e gli effetti che da tale atto ne scaturiscono.
In primo luogo, in base all’art. 38 comma 8, esse debbono essere presentate personalmente ovvero tramite persona delegata ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci ed il consiglio, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri.
Qualora le dimissioni siano contestuali o contemporaneamente presentate al protocollo dell’Ente dalla metà più uno dei membri, i consigli comunali, in base all’art. 141, vengono sciolti, non essendo in grado di garantire il normale funzionamento degli organi.
Dall’analisi delle due norme risulta evidente che gli effetti che scaturiscono dalla condotta degli agenti sono solo quelli previsti senza alcuna incidenza della volontà del consigliere.
E’ la disposizione legislativa che stabilisce quali sono le conseguenze riconducibili al fatto tipizzato.
La presentazione delle dimissioni è un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma risultano disposti dall’ordinamento, senza tener conto dell’intenzione di colui che li pone in essere; è atto irrevocabile immediatamente efficace e la protocollazione fa in modo che la dichiarazione della volontà del consigliere esce dalla sua disponibilità nel momento in cui viene registrata divenendo immodificabile.
Per fare in modo che l’atto sia valido e produttivo di effetti conta la regolarità formale e poiché le dimissioni una volta presentate non possono essere ritirate, lo scopo che il consigliere si proponeva di raggiungere risulta irrilevante.
L’atto è una manifestazione di volontà rivolta a far uscire il consigliere dall’organo collegiale non sottoponibile né a condizione né a termine, pertanto nessun rilievo può avere la circostanza che le dimissioni erano state presentate allo scopo, non verificatosi, di provocare lo scioglimento del consiglio comunale.
Quest’ultimo effetto si verifica indipendentemente dalla volontà dei membri e solo al verificarsi di quanto prevede la norma.
La volontà del soggetto rimane estranea alla produzione delle conseguenze essendo irrilevante la motivazione delle dimissione, tenendo a mente che quando il legislatore ha inteso dar rilievo alla giustificazione per la produzione di un effetto, lo ha appositamente indicato, come nell’ipotesi della mozione di sfiducia prevista nell’art. 52 D. Legs. 267/2000.
Non esistendo nel nostro ordinamento la figura delle dimissioni sottoposte a condizione, ma esclusivamente quelle pure e semplici, il mancato verificarsi dell’intendimento dei consiglieri di dar luogo allo scioglimento del consiglio comunale fa conseguire la surroga dei consiglieri dimissionari essendo le loro dimissioni perfettamente valide ed efficaci.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 30 novembre 2009
 
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