Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Sent.12 novembre 2009 n. 5048; Riferimenti Normativi: - Art. 14 L. n. 689/81;
Testo
La disciplina prevista in tema di sanzioni amministrative dall’art. 14, commi 1 e 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento”, ha carattere generale e natura perentoria, atteso che la stessa norma stabilisce espressamente che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue se è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Il termine perentorio di 90 giorni previsto da detto articolo, entro il quale deve avvenire la contestazione della violazione, non decorre dalla semplice notizia di un fatto astrattamente idoneo ad integrare una violazione, ma dall’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, effettuata sulla base di un’apposita attività valutativa, sicché non è computabile ai fini della decorrenza del termine il periodo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, per l’acquisizione e la delibazione degli elementi necessari per una matura e legittima formulazione della contestazione.
Tuttavia, tale circostanza non legittima comportamenti arbitrari dell’amministrazione, volti a spostare in avanti il dies a quo indipendentemente dalla sussistenza di concrete esigenze istruttorie; pertanto, spetta all’organo giurisdizionale stabilire se, nel caso concreto, sia ragionevole il tempo impiegato dall’amministrazione per accertare l’illecito. A tale fine grava sull’amministrazione il dovere di specificare, nel contesto motivazionale del provvedimento sanzionatorio, quali esigenze si siano presentate e quali attività siano state compiute sul piano istruttorio dopo la percezione materiale del fatto al fine di addivenire al compiuto accertamento dell’illecito, così da giustificare, in termini di coerenza e razionalità ed in linea con il principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa, lo spostamento in avanti del dies a quo della decorrenza del termine perentorio di contestazione.

Autore
Data
lunedì 30 novembre 2009
 
Valuta questa Pagina
stampa