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Indici della Rassegna

Titolo
IMPIANTI SITUATI IN ZONE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 03 dicembre 2009 n. 7566. Riferimenti Normativi: - Art. 32 D.L. n. 269 del 2003; - L. 1° giugno 1939 n. 1089
Testo
Ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel caso di abusi realizzati in zone sottoposte al vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, il decorso del termine di centottanta giorni senza che l’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo stesso abbia espresso il proprio parere non comporta la formazione del silenzio-assenso, ma legittima l’interessato all’impugnazione del silenzio-rifiuto. Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 reca le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Occorre precisare che nei procedimenti di condono di un manufatto esistente, non occorre dare avviso alla parte istante dell’inizio del procedimento ove sia richiesto il nulla-osta paesaggistico, atteso che, in tale ipotesi, l’impatto dell’opera non deve essere valutato a priori, sulla base di un ragionamento astratto, ma in relazione ad una situazione di fatto già nota. Inoltre, in sede di esame di una istanza di nulla-osta paesaggistico, l’onere motivazionale è tanto più pregnante quanto meno appaiono evidenti i presupposti della scelta dell’Amministrazione: di converso, il suddetto onere è attenuato laddove i suddetti presupposti sono percepibili con immediatezza (nel caso di specie è stato ritenuto che era sufficiente per negare il nulla-osta relativo a tralicci porta antenne per rice-trasmissione di segnali radio televisivi e relativi manufatti per ricovero delle apparecchiature elettriche di servizio, fare riferimento all’imponente struttura metallica realizzata, la quale influiva negativamente sulla visione della Rocca retrostante, trattandosi di un fatto così immediatamente percepibile da rendere superflua qualsiasi ulteriore spiegazione).
Infine l’art. 3, 1° comma, lett. e.2) del testo unico dell’edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 378, ricomprende fra gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune e, al successivo punto e.4), specificamente l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che la realizzazione di tralicci porta antenne per rice-trasmissione di segnali radio-televisivi e relativi manufatti per ricovero delle apparecchiature elettriche di servizio sia soggetta a permesso di costruire e che, nel caso in cui detti manufatti siano stati realizzati abusivamente, la sanzione applicabile è quella della demolizione e non già quella dell’applicazione di sanzioni pecuniarie.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 dicembre 2009
 
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