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Indici della Rassegna

Titolo
CONTRATTI DELLA P.A. E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 1 dicembre 2009 n. 2972.
Testo
Se è vero che è riservata alla stazione appaltante la disciplina determinativa delle modalità di presentazione delle offerte (potendosi prevedere modalità specifiche) è vero anche e soprattutto che le dette formalità non devono rappresentare un inutile e ingiustificato aggravio procedimentale e non devono essere illogiche.
Da ciò deriva che la clausola del disciplinare di gara che prevede che "l'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere corredata su ciascuna facciata di timbro e firma per esteso leggibile, del suo legale rappresentante" non va intesa quale mera superfetazione ma garantisce la consapevolezza nell'assunzione di impegni e responsabilità conseguenti alla presentazione dell'offerta contrattuale. La sottoscrizione - in assenza di un diverso criterio fissato dal bando – anche semplificata è garanzia della prevenzione di futuri contenziosi riguardanti l'esecuzione delle prestazioni promesse non consentendo possibilità di dubbi sulla conoscenza ed accettazione delle clausole del bando e del capitolato.
La disposizione della lex specialis non è in contrasto con il disposto della legge notarile che consente di siglare i singoli fogli. Quest’ultima disposizione infatti, riguardante l’atto pubblico redatto dal notaio, presuppone la normalità della sottoscrizione in ogni parte del documento con il nome e il cognome, ammettendo semplificazioni legate alla particolare formalità dell'atto; ciò significa che può ritenersi legittima, stante la diversa finalità della disciplina dell'atto pubblico, la semplificazione espressamente prevista nel bando, atteso che comunque dà certezza delle sottoscrizione.
In precedenza anche il T.A.R. Lazio (sez. III, 27 marzo 2009 n. 3232) - in fattispecie in cui il bando non richiedeva specificatamente la firma in calce all'offerta, ma solo le firme sull'offerta e sulla relativa documentazione - è pervenuto alla conclusione che dovesse essere sottoscritta l'intera offerta in tutte le sue parti.
La sentenza nel confermare il principio della necessità della costituzione della garanzia che l'offerente “avesse un'analitica consapevolezza o fosse comunque avvertito - del rilievo di tutti i contenuti del proprio impegno negoziale sotto il profilo tecnico e sotto quello economico", ammette la forma semplificata della sottoscrizione ( sigla) ritenendola sufficiente per non consentire equivoci circa l’impegno.
Ma il principio della detta semplificazione vale esclusivamente nelle ipotesi in cui non è prevista una “clausola sanzionatoria specifica, chiara e inequivoca, come quella invece fedelmente applicata”.
In considerazione di ciò il provvedimento di esclusione, quale atto applicativo della scelta della stazione appaltante non solo è esente da vizi, ma è atto dovuto per il preciso dettato della lex specialis.
Secondo unanime orientamento, infatti, alla commissione di gara non è consentito discostarsi dalle clausole del bando e della lettera d’invito dovendo attenersi pedissequamente al disposto disciplinare anche con riferimento alle formalità, stabilite espressamente a pena di esclusione, posto che, in tale ipotesi, l'applicazione rigida “garantisce la parità di trattamento tra tutti i partecipanti ed evita atteggiamenti arbitrari della commissione assumibili nell'esercizio di un non previsto potere postumo di soccorso volto a rimediare agli eventuali difetti delle domande di partecipazione" In concreto, l'aver richiesto, a pena di esclusione, che l'offerta fosse "corredata su ciascuna facciata di timbro e firma per esteso leggibile, del suo legale rappresentante" non costituisce evidentemente un onere aggiuntivo qualificabile come gravoso”.

Autore
dell’avv. Maria Teresa Stringola
Data
martedì 15 dicembre 2009
 
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