Indici della Rassegna
Titolo
ESCLUSIONE DALLA GARA DI IMPRESA GRAVEMENTE INADEMPIENTE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, Sent. 26 novembre 2009 n. 11789.
Riferimenti Normativi:
- Art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006
Testo
Eâ legittimo il provvedimento della stazione appaltante che in ossequio al disposto dellâart. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 non ammette alla partecipazione alla - ovvero esclude dalla - gara il concorrente che in precedente rapporto con la stessa amministrazione si sia reso gravemente inadempiente nellâesecuzione delle prestazioni (per malafede e/o per la negligenza contrattuale) tanto da indurre lâamministrazione alla risoluzione contrattuale. Non è di necessità , ai fini della legittimità del provvedimento, che lâamministrazione abbia accertato lâinadempienza in sede giurisdizionale, ma è sufficiente la valutazione negativa del dedotto rapporto ad opera dellâ amministrazione in sede interna.
Detta soluzione è comunque in contrasto con precedenti pronunciamenti della stessa Suprema Corte (Sez. V, 1716/2008) che aveva ritenuto âinsussistente lâobbligo di automatica esclusione in presenza di inadempimenti anche se accertati in sede giudiziale, dovendo in ogni caso lâinadempimento essere grave ed avendo in ogni caso lâAmministrazione appaltante lâonere di prendere in considerazione la situazione di fatto, motivando adeguatamente".
Lâorientamento maggioritario, invece, riconosce meritevole di apprezzamento lâatteggiamento della stazione appaltante che, nel prioritario interesse pubblico, rifugge da un soggetto già inadempiente proprio al fine di prevenire ipotesi di reiterazione della âsfavorevole evenienzaâ. Lâesclusione non va considerata quale sanzione ma è provvedimento a garanzia dell'elemento fiduciario destinato a connotare i rapporti contrattuali nascenti dallâ appalto pubblico, laddove lâinteresse del singolo deve essere postergato rispetto allâinteresse pubblico da perseguire prioritariamente.
Per completezza espositiva va notato che si è, di recente, pervenuti allâapprofondimento delle diverse fattispecie individuabili nella norma distinguendo le ipotesi tra la prima parte della disposizione (esclusione per malafede o grave negligenza) limitata al solo ambito dei rapporti intrattenuti con la stessa Amministrazione che indice la gara (profili di soggettività ) e la seconda parte che eleva invece a possibile causa di esclusione una patologia contrattuale diversa ossia lâerrore grave (concetto connotato da aspetti di oggettività ) più agevolmente e immediatamente rilevabile da parte di chiunque. Mentre quindi la malafede o la negligenza grave legittimano lâesclusione dalla gara solo per le prestazioni affidate dalla stessa amministrazione, lâerrore grave - connotato da aspetti di maggiore oggettività â è qualsiasi errore commesso, genericamente, "nellâesercizio delle loro attività professionali", errore rilevante e che può costituire causa di esclusione anche se commesso in occasione dellâesecuzione di contratti affidati da pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante.
Eâ stato, invero condivisibilmente, affermato (con specifico riferimento alla materia in trattazione) che il potere di negare l'approvazione dell'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse e non trova ostacoli nell'esistenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva o provvisoria.
Autore
dellâavv. Maria Teresa Stringola
Data
martedì 15 dicembre 2009
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