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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 07 dicembre 2009 n. 7678.
Testo
Le norme che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dipendenti di una impresa - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - prevalgono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa degli interessi giuridici di quest’ultimo.
Pertanto è legittimo il provvedimento con il quale la Direzione Provinciale del Lavoro - per tutelare la riservatezza dei lavoratori - ha negato al datore di lavoro l’accesso ai documenti amministrativi relativi all’indagine ispettiva condotta nei confronti di quest'ultimo, nel caso in cui l’indagine ai cui atti il datore di lavoro interessato chiede di accedere non sia ancora conclusa, all’epoca della presentazione dell’istanza, non essendo stato emesso alcun provvedimento lesivo. In tal caso, infatti, all’interesse alla riservatezza dei dipendenti che hanno reso le dichiarazioni, raccolte dagli ispettori, non si contrappone una reale e, soprattutto, attuale esigenza di difesa del datore di lavoro.
Il diritto alla riservatezza previsto in favore dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede di ispezioni dell’Ufficio prov.le del lavoro non può essere garantito mediante il rilascio di copia dei verbali ispettivi con la cancellazione dei nominativi dei dipendenti interrogati.
Il Collegio in applicazione di tale principio ha annullata la sentenza di primo grado che invece aveva annullato il diniego di accesso con il duplice limite del necessario oscuramento delle parti delle dichiarazioni dei dipendenti e collaboratori idonei ad identificarli con certezza e dell’unico documento (il rapporto informativo inviato all’autorità giudiziaria penale) sicuramente rientrante tra quelli assunti dagli ispettori nella loro veste di ufficiali di polizia giudiziaria, e condannando l’amministrazione a porre a disposizione della parte ricorrente i documenti in questione entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, per estrarne copia.
Ha osservato in proposito la Sez. VI con la sentenza in rassegna che le precauzioni individuate dal TAR, relative alla cancellazione dei nominativi dei dipendenti interrogati, non appaiono idonee ad assicurare il rispetto del diritto di questi ultimi alla riservatezza, essendo normalmente agevole, per chi conosce la realtà dei fatti, ricavare il nominativo del dichiarante dal contenuto della dichiarazione.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 dicembre 2009
 
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