Indici della Rassegna
Titolo
Retribuibilità delle mansioni superiori prima del D.Lgs. n. 387/98: due opzioni esegetiche
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
(Corte Costituzionale, Ordinanza 14 maggio 2004, n. 142)
Testo
? Il fatto
La Corte d'Appello di Perugia, con ordinanza di rimessione, ha sollevato questione di legittimità degli artt. 56 e 57, D.Lgs. n. 29/93 e degli artt. 25 e 43, comma 1, D.Lgs. n. 80/98 ove le relative norme vengano interpretate nel senso di riconoscere il diritto del pubblico dipendente a percepire le differenze stipendiali, nel caso di svolgimento di mansioni superiori, solo a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 15, D.Lgs. n. 387/98.
Sostiene la Corte d'Appello che siffatto orientamento violerebbe il precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. che vuole che la retribuzione sia adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto nonchè il precetto di cui all'art. 3 Cost. che sancisce la parità di trattamento tra i lavoratori che svolgono le medesime mansioni pur rivestendo qualifiche diverse.
Sostengono, inoltre, i giudice della rimessione che si avrebbe anche una palese lesione del generale canone della ragionevolezza per il fatto che a determinate mansioni verrebbe negato ogni rilievo ai fini retributivi per il periodo di tempo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 15, D.Lgs. n. 387 del 1998, riconoscendolo, per contro, per il periodo successivo.
? La decisione
L'ordinanza di rimessione solleva un mero problema interpretativo ed è inidonea, pertanto, a introdurre il giudizio di legittimità costituzionale.
Ciò nonostante, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte Costituzionale, pur non prendendo posizione in ordine all'annosa questione relativa alla retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/98, ha riconosciuto che in proposito possono adottarsi due differenti interpretazioni.
a) Interpretazione restrittiva
Questa interpretazione, seguita da quasi tutti i TT.AA.RR. dà una lettura alquanto restrittiva delle norme contenute nel D.Lgs. n. 387/98 ritenendo che solamente dall'entrata in vigore di quest'ultimo sarebbe possibile riconoscere le differenze retributive per mansioni svolte dai pubblici dipendenti.
Detto orientamento sostiene, quindi, che prima dell'entrata in vigore della disciplina citata la retribuibilità delle mansioni superiori avrebbe potuto riconoscersi a condizione che venisse espressamente prevista dalla disciplina del settore.
Per un approfondimento dell'indirizzo esegetico testè esaminato si rimanda all'articolo "Differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori solo dopo l'entrata in vigore dell'art. 15, D.Lgs. n. 387/98" (Rif. Giuris. Tar Lazio - Latina, sent. 5 aprile 2004, n. 154), in Rassegna n. 13/04.
b) Interpretazione estensiva
Secondo un'interpretazione più "aperta" si ritiene di poter estendere il principio riconosciuto dal D.Lgs. n. 80/98 anche alle fattispecie realizzatesi sotto la vigenza della precedente disciplina, in quanto costituirebbe l'espressione di una regola generale di corrispettività prevista dall'art. 36 Cost., secondo cui sussiste il diritto del lavoratore ad ottenere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 21 maggio 2004
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