Indici della Rassegna
Titolo
RIMBORSI SPESE LEGALI
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia, delib. 12 novembre 2009 n. 1000.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. n. 268/1987.
Testo
La Corte dei Conti per la Lombardia â sezione regionale di controllo â è intervenuta sulla problematica questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico coinvolto in vicende giudiziarie per fatti attinenti lâattività esercitata.
In particolare il quesito posto alla Corte riguarda la legittimità del riconoscimento del rimborso sulla base della sola inesistenza di un conflitto dâinteressi indipendentemente da un qualsiasi preventivo coinvolgimento dellâAmministrazione e da unâeffettiva possibilità delle medesima di partecipare alle scelte difensive.
Altro aspetto da chiarire è la legittimità dl riconoscimento da parte dellâamministrazione del rimborso, nel caso di rifusione dalla parte soccombente, delle maggiori spese legali nellâimporto richiesto dal dipendente in dipendenza delle autonome scelte dal medesimo operate in aggiunta allâattività difensiva posta in essere dallâAmministrazione.
In proposito lâart. 67 D.P.R. 268/1987, come riprodotto nellâart. 28 C. C. N. L. 14 settembre 2000, prevede che lâEnte âove si verifichi lâapertura di un procedimento nei confronti di un suo dipendente per fatti connessi allâesercizio ed allâadempimento dei compiti dâufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto dâinteressi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento a carico del proprio dipendente facendo assistere il lavoratore da un legale di comune gradimentoâ.
La giurisprudenza è concorde nellâaffermare come lâassunzione dellâonere dellâassistenza non è automatico, ma conseguenza di alcuni presupposti come la tutela degli interessi dellâEnte, la connessione del contenzioso allâufficio rivestito dal pubblico ufficiale, lâassenza di un conflitto dâinteressi tra gli atti del funzionario e lâEnte.
In particolare, in riferimento all a possibilità del rimborso delle spese legal a posteriori, qualora il dipendente ha omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione ad opera dellâAmministrazione, lâart. 67 D.P.R. 268/1987 espressamente afferma che il legale che assume la difesa del dipendente, con onere a carico dellâEnte, sia di comune gradimento, poiché gli interessi da tutelare coinvolgono la Pubblica Amministrazione cui il dipendente appartiene.
Deve pertanto escludersi che il rimborso delle spese ad opera dellâEnte possa avvenire a seguito di una scelta autonoma senza coinvolgere lâAmministrazione nella decisione intrapresa.
E così nel caso della richiesta del rimborso delle maggiori spese rispetto alla quantificazione contenuta nel provvedimento, questa evenienza attiene al rapporto interno tra difensore ed il soggetto che gli ha conferito lâincarico, spettando allâente che ha conferito lâincarico valutare lâonere aggiuntivo nellâambito della propria autonomia gestionale e contabile.
Qualora le maggiori spese scaturiscano da unâautonoma scelta difensiva del dipendente senza coinvolgere lâamministrazione, esse rimangono a totale carico del lavoratore in perfetta coerenza con la ratio della normativa richiamata.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
martedì 15 dicembre 2009
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