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Indici della Rassegna

Titolo
RIMBORSI SPESE LEGALI
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia, delib. 12 novembre 2009 n. 1000. Riferimenti normativi: - D.P.R. n. 268/1987.
Testo
La Corte dei Conti per la Lombardia – sezione regionale di controllo – è intervenuta sulla problematica questione del rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico coinvolto in vicende giudiziarie per fatti attinenti l’attività esercitata.
In particolare il quesito posto alla Corte riguarda la legittimità del riconoscimento del rimborso sulla base della sola inesistenza di un conflitto d’interessi indipendentemente da un qualsiasi preventivo coinvolgimento dell’Amministrazione e da un’effettiva possibilità delle medesima di partecipare alle scelte difensive.
Altro aspetto da chiarire è la legittimità dl riconoscimento da parte dell’amministrazione del rimborso, nel caso di rifusione dalla parte soccombente, delle maggiori spese legali nell’importo richiesto dal dipendente in dipendenza delle autonome scelte dal medesimo operate in aggiunta all’attività difensiva posta in essere dall’Amministrazione.
In proposito l’art. 67 D.P.R. 268/1987, come riprodotto nell’art. 28 C. C. N. L. 14 settembre 2000, prevede che l’Ente “ove si verifichi l’apertura di un procedimento nei confronti di un suo dipendente per fatti connessi all’esercizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento a carico del proprio dipendente facendo assistere il lavoratore da un legale di comune gradimento”.
La giurisprudenza è concorde nell’affermare come l’assunzione dell’onere dell’assistenza non è automatico, ma conseguenza di alcuni presupposti come la tutela degli interessi dell’Ente, la connessione del contenzioso all’ufficio rivestito dal pubblico ufficiale, l’assenza di un conflitto d’interessi tra gli atti del funzionario e l’Ente.
In particolare, in riferimento all a possibilità del rimborso delle spese legal a posteriori, qualora il dipendente ha omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione ad opera dell’Amministrazione, l’art. 67 D.P.R. 268/1987 espressamente afferma che il legale che assume la difesa del dipendente, con onere a carico dell’Ente, sia di comune gradimento, poiché gli interessi da tutelare coinvolgono la Pubblica Amministrazione cui il dipendente appartiene.
Deve pertanto escludersi che il rimborso delle spese ad opera dell’Ente possa avvenire a seguito di una scelta autonoma senza coinvolgere l’Amministrazione nella decisione intrapresa.
E così nel caso della richiesta del rimborso delle maggiori spese rispetto alla quantificazione contenuta nel provvedimento, questa evenienza attiene al rapporto interno tra difensore ed il soggetto che gli ha conferito l’incarico, spettando all’ente che ha conferito l’incarico valutare l’onere aggiuntivo nell’ambito della propria autonomia gestionale e contabile.
Qualora le maggiori spese scaturiscano da un’autonoma scelta difensiva del dipendente senza coinvolgere l’amministrazione, esse rimangono a totale carico del lavoratore in perfetta coerenza con la ratio della normativa richiamata.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
martedì 15 dicembre 2009
 
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